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| Regolamento funzionamento Comitato Pari Opportunità Art. 1 – Composizione e durata
- Il Comitato è costituito dal delegato del Rettore per i problemi di genere e le pari opportunità con funzioni di Presidente, da quattro componenti eletti tra il personale docente, e quattro componenti eletti tra il personale tecnico-amministrativo, nella proporzione di due terzi donne e un terzo uomini; il delegato del Rettore per i problemi di genere e le pari opportunità è posto in carico alla relativa quota. Fanno altresì parte del Comitato due rappresentati eletti degli studenti, di cui una studentessa e uno studente. Il Comitato elegge al proprio interno il segretario.
- Il Comitato elegge inoltre un Vice Presidente, eletto tra i componenti indipendentemente dal genere, a maggioranza dei componenti del Comitato.
- Le attività svolte dai componenti del Comitato sono da considerare attività di servizio a tutti gli effetti.
- Il Comitato può invitare a partecipare alle attività persone esterne con specifiche competenze.
- Il Comitato resta in carica per 3 anni accademici, ad eccezione delle rappresentanze studentesche che rimangono in carica due anni solari. Ciascun componente può essere rieletto immediatamente una sola volta. In caso di dimissioni di uno o più componenti prima della scadenza del triennio o a seguito di perdita dei requisiti di eleggibilità dei rappresentanti eletti o per qualsiasi altra causa che impedisca in modo permanente lo svolgimento delle funzioni, si procede secondo i risultati delle votazioni e viene nominato con decreto rettorale il primo dei non eletti nel rispetto delle quote previste dall’art. 17 dello Statuto.
- Il Comitato costituisce al proprio interno un gruppo di lavoro denominato Osservatorio di Genere, composto da tre docenti afferenti al Comitato. L’Osservatorio effettuerà analisi sul tema delle differenze di genere nel contesto universitario, sia in riferimento ai percorsi di studio sia per quanto concerne la condizione professionale del personale docente e tecnico-amministrativo dell’Ateneo.
Art. 2– Compiti
- Il Comitato promuove la realizzazione di “azioni positive” da parte dell’Ateneo per garantire le pari opportunità, “per eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità e per favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l’orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione” (L. 125/91 art. 1 comma 2a e 2b), in sintonia con le politiche europee in materia, con la direttiva del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 1997 e con la Legge 125/91.
- Il Comitato individua tutte le forme di discriminazione, dirette o indirette, che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità nell’ambito delle attività di lavoro e di studio di tutte le componenti universitarie. Il Comitato suggerisce e coordina le iniziative necessarie per la loro rimozione. Al Comitato per le pari opportunità compete tra l’altro:
a) formulare Piani di Azioni Positive a favore delle dipendenti e delle studentesse e misure atte a consentire l’effettiva parità tra i sessi curandone la realizzazione; b) promuovere il monitoraggio della condizione studentesca e lavorativa nel contesto dell’Ateneo; c) avanzare proposte in ordine alla realizzazione delle pari opportunità; d) promuovere iniziative volte ad attuare raccomandazioni e direttive comunitarie o internazionali; e) realizzare un osservatorio permanente sul fenomeno della violenza sulle donne, definendo metodologie di indagine sui casi di molestie sessuali nel luogo di lavoro. Resta inteso che le azioni in giudizio contro le discriminazioni indirette ex art. 4 L. 125/91 e quelle nelle sedi istituzionali sono promosse dai soggetti interessati nelle opportune sedi; f) promuovere, anche in base a progetti europei o internazionali, indagini, ricerche e analisi necessarie a costruire misure atte a creare condizioni di parità all'interno dell’Ateneo.
- Il Comitato promuove azioni di sensibilizzazione alle pari opportunità e alla cultura di genere, rivolte a tutte le componenti di Ateneo.
Al Comitato compete: a) organizzare iniziative e presentare l’attività del Comitato in tutte le sedi dell’Ateneo; b) divulgare, attraverso l’organizzazione di incontri ad hoc, le analisi elaborate dall’Osservatorio di Genere; c) realizzare pubblicazioni o predisporre materiale informativo sull’attività del Comitato e patrocinare iniziative di Ateneo volte ad accrescere le sensibilità sulle problematiche di genere e sulle pari opportunità in senso lato.
Art. 3 – Risorse
- Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo mette a disposizione del Comitato una sede e attrezzature per il suo funzionamento.
- Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, annualmente, stanzia dei fondi per le problematiche relative alle pari opportunità.
Art. 4 – Diritto di accesso
- Le strutture amministrative dell’Ateneo forniscono al Comitato i dati richiesti per l’espletamento delle attività.
- Il diritto d’accesso è consentito nei casi, limiti e con le modalità previste dagli artt. 22 e seguenti. L. 241/90 e successive modifiche e dal relativo regolamento di attuazione.
Art. 5 – Modalità di funzionamento
- Al delegato del Rettore per i problemi di genere e le pari opportunità, in qualità di Presidente, spetta la convocazione delle sedute plenarie, la presidenza e il coordinamento dei lavori, la rappresentanza del Comitato.
- Il Comitato si riunisce non meno di quattro volte all’anno. L’avviso della convocazione ordinaria contiene l’ordine del giorno ed è inviato per via telematica o altro mezzo atto a dimostrare l’avvenuta convocazione, con un anticipo di almeno sei giorni lavorativi.
- Di ogni riunione viene redatto dal segretario un verbale contenente le presenze, gli argomenti trattati e le decisioni assunte. Il verbale approvato viene trasmesso all’Ufficio Organi di Governo.
- Il Comitato può essere convocato in via straordinaria, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei componenti che ne facciano motivata richiesta.
- Le assenze dalle sedute devono essere giustificate.
Art. 6 - Rapporti con gli organi di governo e altri organismi
- Il Comitato può indire riunioni ed incontri cui invitare i componenti degli Organi di Governo dell’Ateneo e le rappresentanze sindacali, su tematiche di interesse comune pertinenti alle attività del Comitato.
Art. 7 – Approvazione e modifiche del Regolamento
- Il presente Regolamento è deliberato e modificato con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Comitato.
- Esso è sottoposto per approvazione al Senato accademico e emanato con Decreto del Rettore.
Art. 8 – Rinvio
- Per ogni altra disposizione non prevista dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto dell’Ateneo e alla normativa vigente.
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ultimo aggiornamento di questa pagina 13/01/2010 |