Depositare un brevetto

Invenzioni del Ricercatore Universitario

Il Ricercatore universitario è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore, in base all'art.65 D.Lgs. 10.2.05.

Il Ricercatore universitario che perviene a risultati inventivi ha il dovere di comunicare all'Università il deposito della domanda di brevetto di tutela dell'invenzione medesima, in ogni caso non più tardi di 30 giorni dal deposito della domanda di brevetto.

Qualsivoglia tipo di sfruttamento e/o commercializzazione e/o utilizzazione economica dell'invenzione di cui il ricercatore universitario è autore, fa sorgere in capo all'Università il diritto di percepire una quota nella misura del 50% dei proventi derivanti da tale uso, commercializzazione o sfruttamento. Il Ricercatore universitario ha il dovere di comunicare all'Università il tipo di operazione commerciale compiuta relativamente ai risultati inventivi di cui è autore e il contenuto degli atti negoziali a titolo oneroso o gratuito conclusi con soggetti diversi dall'Università.

Invenzione del Dipendente non Ricercatore. Invenzione dei non Dipendenti

L'invenzione del dipendente universitario non ricercatore resta nella disponibilità del dipendente medesimo secondo le disposizioni di cui all'art. 64 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Proposta di Valorizzazione

Il titolare di un diritto al brevetto e/o di un diritto sul brevetto può proporre all'Università che essa ne acquisisca la titolarità, al fine della massima valorizzazione e diffusione scientifica dell'invenzione o della innovazione tecnologica oggetto del suddetto diritto.

La proposta, che dev'essere indirizzata al Rettore e che provvede ad acquisire in merito il parere del Comitato Brevetti e Spin Off, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  • Le caratteristiche tecniche innovative del trovato e relazione di massima riguardo agli altri requisiti richiesti dalla legge per la brevettabilità del trovato stesso;
  • Le aree di applicazione principale dell'invenzione o della innovazione tecnologica;
  • Le potenzialità commerciali del trovato;
  • La modalità di conduzione della ricerca che ha portato alla realizzazione dell'invenzione o della innovazione;
  • La natura del finanziamento alla base della ricerca da cui è scaturito il risultato inventivo o creativo;

I rapporti eventualmente intercorsi con società od enti terzi finanziatori della ricerca alla base del risultato inventivo o creativo.

a cura di Redazione Ricerca, ultimo aggiornamento il 01/06/2017