Diritto d'autore

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Il diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno che hanno carattere creativo. La creatività si identifica nella novità e originalità dell’opera  e consiste nella personale espressione di un'idea in una forma che sia riconducibile alla personalità dell'autore. Le opere oggetto di protezione sono elencate, a titolo eamplificativo, nell'art. 2 della L. 633/1941 

Si diventa autori con la semplice creazione dell’opera, senza necessità di particolari adempimenti come il diposito o la registrazione.

I principali diritti conferiti dalla legge si distinguono in due categorie:

- Diritti di utilizzazione economica ( Es.:  diritto di riproduzione, di traduzione, di noleggio) che durano  tutta la vita dell’autore e fino al termine del settantesimo anno solare successivo la sua morte;

- Diritti morali che sono inalienabili, irrinunciabili e imprescrittibili e consistono nel diritto al riconoscimento della paternità dell’opera, nel diritto di opporsi a deformazioni e modificazioni dell’opera, nel diritto di inedito e nel diritto al ritiro dell’opera dal commercio.

Contratti di edizione

Con il contratto di edizione l’autore concede all’editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno (art. 118 e segg. L. 633/1941. ).

Il contratto di edizione può essere stipulato:

per edizione: si attribuisce all’editore il diritto di realizzare una o più edizioni dell’opera entro vent’anni dalla consegna dell’opera

- a termine: si attribuisce all’editore il diritto di eseguire il numero di edizioni che ritenga necessarie entro il termine concordato, che non può essere superiore a venti anni.

A chi rivolgersi

Per informazioni é possibile contattare:

Area della Ricerca e Terza Missione

Settore Valorizzazione della Ricerca

Edificio U9 - Koinè Viale dell'Innovazione, 10 - 20126 Milano 

Tommaso Borda – tommaso.borda@unimib.it - tel. 02 6448 6134

 

a cura di Redazione Ricerca, ultimo aggiornamento il 18/01/2024