Il diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno che hanno carattere creativo. La creatività si identifica nella novità e originalità dell’opera e consiste nella personale espressione di un'idea in una forma che sia riconducibile alla personalità dell'autore. Le opere oggetto di protezione sono elencate, a titolo eamplificativo, nell'art. 2 della L. 633/1941
Si diventa autori con la semplice creazione dell’opera, senza necessità di particolari adempimenti come il diposito o la registrazione.
I principali diritti conferiti dalla legge si distinguono in due categorie:
- Diritti di utilizzazione economica ( Es.: diritto di riproduzione, di traduzione, di noleggio) che durano tutta la vita dell’autore e fino al termine del settantesimo anno solare successivo la sua morte;
- Diritti morali che sono inalienabili, irrinunciabili e imprescrittibili e consistono nel diritto al riconoscimento della paternità dell’opera, nel diritto di opporsi a deformazioni e modificazioni dell’opera, nel diritto di inedito e nel diritto al ritiro dell’opera dal commercio.
Con il contratto di edizione l’autore concede all’editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno (art. 118 e segg. L. 633/1941. ).
Il contratto di edizione può essere stipulato:
- per edizione: si attribuisce all’editore il diritto di realizzare una o più edizioni dell’opera entro vent’anni dalla consegna dell’opera
- a termine: si attribuisce all’editore il diritto di eseguire il numero di edizioni che ritenga necessarie entro il termine concordato, che non può essere superiore a venti anni.
Per informazioni é possibile contattare:
Area della Ricerca - Settore Valorizzazione per la ricerca - Ufficio Convenzioni, forme associative e diritto d'autore - Edificio U9 Viale dell'Innovazione, 10 - 20126 Milano
Giovanna Cipriano - [email protected] - tel. 02 6448 6381