Nuove disposizioni di sicurezza per le attività universitarie e sociali

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Mercoledì 11 Agosto 2021
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Con il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto si stabilisce che per l’anno accademico 2021-2022, fino al 31 dicembre 2021, le attività didattiche e curricolari delle università devono essere svolte prevalentemente in presenza.

Per consentire tali attività sarà:

  • Obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione dei soggetti con patologie incompatibili con l’uso degli stessi;
  • Raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro, anche tenendo conto delle condizioni strutturali – logistiche degli edifici;
  • Vietato accedere o permanere nei locali a soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

 

Al fine di tutelare la salute pubblica in adeguate condizioni di sicurezza è stabilito che:

  • Dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale universitario, nonché studenti universitari devono possedere il GREEN PASS COVID-19 e sono tenuti ad esibirlo;
  • Il mancato rispetto della disposizione da parte del personale universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sarà dovuta la retribuzione o altro compenso o emolumento, comunque denominato. Tale disposizione non sarà applicata ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, dotati di certificazione medica rilasciata secondo le previsioni dal Ministero della Salute.
  • Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate dall’università nel rispetto della normativa in materia di privacy ed, in particolare, avendo cura di trattare i dati contenuti nella certificazione verde COVD-19 nei limiti delle finalità previste dalla norma.
 
a cura di Redazione Centrale, ultimo aggiornamento il 11/08/2021