Tasse universitarie 2024/2025, pagamento prima rata conguaglio

Mercoledì 11 Dicembre 2024
è possibile effettuare il pagamento dal 11 dicembre al 16 gennaio 2025
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giovane che tiene in mano una carta di credito e uno smartphone

Dal 11 dicembre è possibile pagare la prima rata conguaglio (solo per corsi di laurea) per l'anno accademico 2024/2025.

I versamenti si effettuano tramite il bollettino PagoPA precompilato, stampabile direttamente dalla pagina Pagamenti presente nell'Area riservata dei servizi di Segreteria on line. La procedura è interamente online.

I pagamenti con PagoPA saranno effettuabili tramite 3 modalità:

  1. Stampa del bollettino di pagamento pagabile presso qualsiasi prestatore di servizio di pagamento del circuito PagoPA (es. banche, tabaccherie, ecc…);
  2. Pagamento online: tramite apposito link presente nella propria pagina di segreterie online si può accedere alla funzione di pagamento online che proporrà tutti i prestatori di servizio di pagamento aderenti al circuito PagoPA (tra le modalità possibili vi sono addebito in c/c, pagamento con carta di credito);
  3. Per le banche che utilizzano il sistema CBILL, il codice interbancario o codice SIA è: 1G192.

NB: i pagamenti effettuati tramite il servizio internet banking abbinato al proprio Badge d’Ateneo (Scrigno) saranno esenti da commissione di pagamento.

Il termine ultimo per effettuare il pagamento è il 16 gennaio 2025.

Il pagamento effettuato dopo la scadenza comporta un incremento dei contributi secondo percentuali crescenti in base al ritardo del pagamento:

  • incremento del 10% del dovuto per ritardati pagamenti da 1 a sessanta giorni
  • incremento del 15% del dovuto per ritardati pagamenti dal sessantesimo giorno in poi.

NON dovranno effettuare alcun pagamento:

  • gli studenti con valore ISEE fino a 27.000 Euro ed in possesso dei requisiti di merito previsti dal regolamento di contribuzione;
  • i beneficiari delle borse di studio DS;
  • gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento;
  • gli studenti con altri esoneri totali confermati
a cura di Redazione Centrale, ultimo aggiornamento il 11/12/2024