Interruzione, sospensione e decadenza

Gli studenti che non intendono frequentare i corsi universitari per uno o più anni accademici possono interrompere gli studi non rinnovando l'iscrizione. Non è necessario compilare  alcuna domanda. 

Non è però consentito di interrompere gli studi nel caso in cui sia stata rinnovata l'iscrizione all'anno accademico in corso.

Durante il periodo di interruzione non è possibile compiere atti di carriera, fruire di servizi didattici e amministrativi, nè  di attività didattiche o iscriversi ad altri corsi. Non è possibile inoltre candidarsi a programmi di mobilità internazionale. 

La durata massima dell'interruzione non può superare gli otto anni accademici.

Qualora lo studente intenda riprendere gli studi deve compilare l'istanza di ripresa degli studi ed è tenuto a versare, per ogni anno di interruzione, un diritto fisso di ricognizione, avendo già regolarizzato posizioni debitorie pregresse. Il diritto fisso di ricognizione non è dovuto nei casi indicati all'art. 35, comma 2 del Regolamento degli studenti.

Per le modalità di presentazione dell'istanza contattare via mail la Segreteria studenti di riferimento. 

 Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento degli studenti (art. 35)

La sospensione degli studi può essere richiesta dallo studente, iscritto ad anni successivi al primo anno, compilando la richiesta di sospensione a condizione di non aver compiuto atti di carriera. 

Se la richiesta è presentata  entro i termini previsti per il rinnovo dell’iscrizione lo studente è  esonerato dal pagamento delle tasse e del contributo unico di iscrizione. 

La richiesta può essere presentata in corso d’anno solo per casi eccezionali: in tale ipotesi l'esonero riguarda il solo pagamento dei contributi non scaduti  ma non degli importi dovuti fino al momento della sospensione. 

Per la successiva ripresa occorre compilare  l’istanza di ripresa studi   e pagare un  contributo unico.  

La sospensione non può avere una durata superiore ad 8 anni accademici e non interrompe i termini della decadenza.

Per le modalità di presentazione della richiesta contattare via mail la Segreteria studenti di riferimento. 

 Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento degli  studenti (art. 34)

 Decadono dallo status di studente coloro i quali interrompono o sospendono gli studi, oppure non sostengono esami, per un periodo superiore agli otto anni accademici consecutivi all'anno dell'ultimo esame o a quello di ultima iscrizione in corso, se più favorevole.

La decadenza è accertata d’ufficio e si produce direttamente al verificarsi delle condizioni  senza necessità di preventiva o successiva comunicazione agli interessati.

Gli anni di iscrizione come ripetente, o gli anni di interruzione o sospensione degli studi non interrompono il computo degli anni ai fini della decadenza.

Non decade:

  • lo studente in debito della sola prova finale
  • lo studente che, prima di decadere, chieda ed ottenga il trasferimento ad un altro corso di studio.

Lo studente decaduto può immatricolarsi nuovamente al medesimo o altro corso di studio.  La struttura didattica competente valuta, su richiesta dell'interessato, i crediti acquisiti, previa verifica della non obsoloscenza. 

Lo studente decaduto non è tenuto a regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse. 

Gli studenti decaduti che, al momento dell'immatricolazione (immatricolati fino all’a.a. 1998/99) avevano depositato il diploma originale di maturità, lo possono ritirare, personalmente o con delega firmata e accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del delegante, facendone richiesta alla Segreteria studenti di riferimento. 

 Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento degli studenti (art. 36)

a cura di Area didattica e servizi agli studenti, ultimo aggiornamento il 09/01/2024