Contemporanea iscrizione a due corsi di studio

Ai sensi della legge 12 aprile 2022 n. 33 e dei decreti ministeriali n. 930 del 29 luglio 2022 (Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari) e n. 933 del 2 agosto 2022 (Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno universitario), è stata introdotta la possibilità di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore.  

La norma prevede che ciascuno studente possa iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, conseguendo due titoli di studio distinti. 

Al fine di favorire l’interdisciplinarità della formazione, l’iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale, appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, è consentita qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, valutato il piano di studio.

È altresì consentita l’iscrizione contemporanea a:

  • un corso di laurea e uno di laurea magistrale;
  • un corso di laurea, triennale o magistrale e uno di dottorato di ricerca;
  • un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di master;
  • un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di specializzazione non medica;
  • due corsi di master, purché non si tratti dello stesso master presso due università (purché compatibili con gli obblighi di frequenza);
  • un corso di master e uno di specializzazione;
  • un corso di dottorato di ricerca e uno di specializzazione (la contemporanea iscrizione ad un dottorato di ricerca e una scuola di specializzazione di area medica, così come previsto dal D.M 226/2021, è stata disciplinata nel Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca approvato con D.R. n. 1925/2022 del 11/03/2022) 

Pertanto si intende prevista anche la seguente casistica:

  • i corsi di perfezionamento e i corsi singoli
  • un corso di Master, i corsi di perfezionamento e i corsi singoli
  • un corso di dottorato di ricerca, i corsi di perfezionamento e i corsi singoli
  • un corso di specializzazione, i corsi di perfezionamento e i corsi singoli
  • un corso di laurea, triennale o magistrale, e i corsi di perfezionamento
  • un corso di laurea, triennale o magistrale, e i corsi singoli solo se di altro ateneo: in tal caso non è consentita la convalida dei corsi singoli nella carriera in svolgimento presso questo Ateneo

Resta fermo l’obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dalla normativa nazionale e dai regolamenti di Ateneo per l’iscrizione ai diversi livelli dei corsi di studio.

L’iscrizione contemporanea è altresì consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere. 

Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato locale, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi. 

Non è possibile iscriversi a due corsi che prevedono entrambi la frequenza obbligatoria, a meno che l’obbligo di frequenza non riguardi solo attività di laboratorio e di tirocinio pertanto, nel caso in cui uno dei due corsi di studio preveda la frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso che non preveda obblighi di frequenza.

Nel caso di iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con Atenei esteri prevale la disciplina vigente in materia e pertanto non è consentita l’iscrizione contemporanea. 

L’iscrizione contemporanea a due corsi con accesso a numero programmato a livello nazionale sarà disciplinata da apposito decreto ministeriale, come previsto dalla legge 12 aprile 2022, n. 33.

Non è consentita quindi la doppia iscrizione contemporanea a:

  • due corsi di dottorato di ricerca;
  • due corsi di specializzazione.

Per ulteriori informazioni consultare le FAQ pubblicate dal Ministero:

FAQ del 12 gennaio 2023

FAQ del 10 ottobre 2022

 

Per iscriversi a due corsi di studio occorre compilare la specifica dichiarazione in fase di immatricolazione o rinnovo dell'iscrizione su Segreterieonline.

In caso di iscrizione a un corso attivato presso altro Ateneo bisogna allegare il Regolamento didattico del corso di studio e il Piano degli studi.

Occorre presentare richiesta anche presso l’altro Ateneo nella modalità da esso prevista. 

La richiesta di contemporanea iscrizione viene valutata dalla struttura didattica competente e, nelle more della verifica dell’effettiva compatibilità, della differenziazione dei percorsi e dell’eventuale riconoscimento dei crediti, l’immatricolazione avviene con riserva.

Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio.

 Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione. 

Ai fini della maggiorazione dell’importo della borsa prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320, lo studente deve mantenere per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritto i requisiti di merito previsti dal predetto decreto.

Per gli studenti beneficiari della borsa di studio, è previsto l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, per entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.

Per la doppia iscrizione presso due atenei della Regione Lombardia la tassa regionale è versata all’ateneo di prima iscrizione.

Per le doppie iscrizioni in Atenei di Regioni diverse, la tassa regionale deve essere versata presso entrambi gli atenei.

a cura di Area didattica e servizi agli studenti, ultimo aggiornamento il 18/07/2024