Professori Emeriti e Onorari

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"Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di “professore emerito”, qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari; il titolo di “professore onorario” qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni. Detti titoli sono concessi con decreto Reale, su proposta del Ministro, previa deliberazione della Facoltà o Scuola cui l’interessato apparteneva all’atto della cessazione dal servizio. Ai professori emeriti ed onorari non competono particolari prerogative accademiche".  

Riferimenti normativi:
Art. 111 del Testo Unico sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto del 31 agosto 1933, n. 1592

a cura di Redazione Centrale, ultimo aggiornamento il 12/02/2025