Brevetti

L'Università valorizza i propri brevetti attraverso attività di Trasferimento Tecnologico finalizzate alla loro cessione o licenza nel rispetto del Regolamento in materia brevetti dell'Ateneo e delle leggi vigenti.

Presenta la tua proposta

Se ritieni di avere conseguito un risultato inventivo puoi presentare la tua proposta compilando i documenti ed inviandoli all'Ufficio Brevetti, Spin Off e Rapporti con le imprese.

Le invenzioni industriali sono idee creative che appartengono al campo della tecnica. Esse consistono nella soluzione originale di un problema tecnico, suscettibile di applicazione pratica, nel settore della produzione di beni e servizi.

Possono formare oggetto di brevetto le invenzioni industriali e le idee inventive di maggior rilievo tecnologico.

In relazione al risultato cui si perviene, si distingue fra:

  • Invenzioni di prodotto
  • Invenzioni di procedimento

In relazione alla realtà inventiva preesistente si distingue fra:

  • Invenzioni principali
  • Invenzioni derivate o d'uso

Queste ultime, vengono a loro volta distinte tra:

  • Invenzioni di traslazione;
  • Invenzioni di combinazione;
  • Invenzioni di perfezionamento miglioramento di un'invenzione precedente modificandola.

Il brevetto conferisce al suo titolare la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato che lo ha concesso.

Il brevetto per utilizzo industriale dura 20 anni dalla data di deposito della prima domanda.

INDUSTRIALITÀ: secondo l'art.- 49 CPI (Codice Proprietà Industriale), un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

NOVITÀ: un'invenzione è nuova, secondo gli art. 46 e 47 CPI, se non è compresa nello stato della tecnica. Per stato della tecnica si intende tutto ciò che sia accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto. In sostanza, manca del requisito della novità l'invenzione già divulgata.
In particolare, i fatti distruttivi della novità vengono distinti in:

  • Anteriorità
  • Predivulgazioni

ORIGINALITÀ : un'invenzione è originale se "per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica". Si prescinde, quindi, da ogni valutazione del grado di progresso tecnico che l'invenzione realizza, purché il trovato sia espressione di attività creativa. È invenzione, in altri termini, anche un piccolo progresso tecnico, purché non conseguibile da un tecnico del ramo facendo ricorso alle sue ordinarie capacità e conoscenze (giudizio di non ovvietà).

LICEITÀ (art. 50 CPI): Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico ed al buon costume".

La Commissione Brevetti, non permanente, è composta da un Responsabile nominato dal Rettore con funzione di Presidente, dal/i Direttore/i delle strutture di appartenenza dei proponenti, o da loro delegati, da un Responsabile del Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca individuato dal Direttore Generale, da un esperto anche esterno in materia brevettuale individuato dal Consiglio di Amministrazione.

L'attuale composizione della Commissione è la seguente:

- Prof. Luca Beverina, in qualità di Presidente (Delegato della Rettrice per la Valorizzazione dei Brevetti e Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali);

- Direttore/Direttori del/i Dipartimento/i dell’Ateneo di appartenenza del proponente/proponenti “inventore/i” o loro delegati;

- Avv. Mariacristina Rapisardi (componente individuata dal Consiglio di Amministrazione quale componente esperto in materia brevettuale);

- Dott.ssa Mariarita Pellicanò (afferente all’Area della Ricerca, Settore Valorizzazione per la Ricerca).

Titolarità delle Invenzioni 

L'Università è titolare esclusiva dei diritti derivanti dall'invenzione realizzata o comunque conseguita dal Ricercatore universitario nell’ambito dello svolgimento dell’Attività di Ricerca, fermo restando il diritto morale del Ricercatore di essere riconosciuto Inventore, in base al nuovo art.65 D.Lgs.n. 30 del 10.02.05, emendato dalla legge 24 luglio 2023, n. 102 che ha abolito il cosiddetto “professor privilege”. 

Il Regolamento in materia di Brevetti dell'Ateneo, consultabile alla pagina https://www.unimib.it/ateneo/organizzazione/statuto-regolamenti-e-codici/regolamenti, si applica al personale strutturato e non strutturato dell’Università, che ha titolo a partecipare alle Attività di Ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea.

Comunicazione dell'Invenzione 

Il Ricercatore universitario che perviene a risultati inventivi ha l'obbligo di comunicare all'Università l'oggetto dell'Invenzione, fornendo ogni utile e completa informazione in merito ai requisiti di brevettabilità dell’Invenzione (novità, attività inventiva e industrialità ai sensi del CPI) e in merito alla valorizzazione utilizzando l’apposito modello in uso presso l’Università e reperibile qui.

mail: [email protected]

Area della Ricerca e Terza Missione

Settore Valorizzazione della Ricerca

Edificio U9 - Koinè

Viale dell'Innovazione, 10 - 20126 Milano

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