Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità

Il corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituito ai sensi dell'art. 13 del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249, è un percorso formativo per l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilita' secondo quanto disposto dalla legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.

A conclusione del corso il candidato che supera, con esito favorevole, l’esame finale, consegue il diploma di specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità che consente l’iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili

E' un corso della durata minima di almeno 8 mesi che prevede l'acquisizione di 60 CFU suddivisi in:

  • 36 cfu - insegnamenti disciplinari (M-PED/03, M-PED/01, M-PSI/04, IUS/09, MED/39)
  • 9 cfu - laboratori
  • 6 cfu - tirocinio diretto
  • 3 cfu - tirocinio indiretto
  • 3 cfu - tirocinio indiretto con le TIC
  • 3 cfu - prova finale

Corrispondenti al seguente impegno orario:

  • 288 ore di lezione degli insegnamenti disciplinari
  • 180 ore di laboratorio
  • 225 ore di tirocinio indiretto e diretto
  • 75 ore di tirocinio indiretto con le TIC

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249. definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi al corso di specializzazione.

L’art. 2 del D.M. del 12 febbraio 2020 n 95 stabilisce che ai fini dell’individuazione dei titoli di ammissione per l’iscrizione alla prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rimanda al comma 1 dell’art. 3 e al comma 2 dell’art 5 del D.M. dell’8 febbraio 2019 n. 92:

Art. 3Requisiti di ammissione e articolazione del percorso:

1. Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

a. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;
 

b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo 59/2017 con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado come di seguito riportati:

1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del DL 59/2017, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche, conseguiti ai sensi del DM 616/2017.

nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;

Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione;

2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:

a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche, conseguiti ai sensi del DM 616/2017.

Art. 5 – Disposizioni Transitorie e finali

2. I requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico - pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025.
Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

Secondo quanto previsto dalla Nota ministeriale n. 22369 del 13 agosto 2020 concernente le disposizioni relative alle prove di accesso ai percorsi di specializzazione del V ciclo sul sostegno didattico anno accademico 2019/2020, non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti
A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; 
A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; 
A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; 
B-01 Attività pratiche speciali; 
B-29 Gabinetto fisioterapico; 
B-30 Addetto all’ufficio tecnico; 
B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; 
B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
B-33 Assistente di Laboratorio.

Gli accessi al corso di specializzazione sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni adottate con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249.

La prova di accesso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, 2, 3, 4 (modificato ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.M. dell’8 febbraio 2019, n. 92), 5, 6, 7, del D.M. del 30 settembre 2011 mira a verificare, unitamente alla capacita' di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:

  • competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
  • competenze su empatia e intelligenza emotiva;
  • competenze su creativita' e pensiero divergente;
  • competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche

è predisposta dall'Ateneo e si articola in:

  • una prova preselettiva, con l'attribuzione di un massimo di 30 punti:
  • è una prova a risposta chiusa con 5 opzioni di risposta;
  • almeno 20 domande sono volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana;
  • ha la durata di 2 ore;
  • comprende un numero di domande pari a 60;
  • la risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti;.
  • sono ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

Accedono direttamente alle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del D.M. del 30 settembre 2011, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

I soggetti possono presentare istanza di partecipazione in un solo ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado.
  • una prova scritta, con l'attribuzione di un massimo di 30 punti:
  • consta di domande a risposta aperta relative alle tematichie previste dell'art. 6, comma 1, del D.M. del 30 settembre 2011;
  • per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione maggiore uguale a 21/30.
  • una prova orale, con l'attribuzione di un massimo di 30 punti:
  • verte sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali;
  • è superata se il candidato riporta una votazione maggiore uguale a 21/30;
  • il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l'accesso al corso di specializzazione.

Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli culturali e professionali, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.M. del 30 settembre 2011, per un massimo di 10 punti.

La graduatoria degli ammessi ai corsi è formata, ai sensi del Decreto interministeriale n. 90 del 07 agosto 2020, nei limiti dei posti messi a bando, sommando i risultati delle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettere b) e c) del del D.M. del 30 settembre 2011, purché superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 del medesimo decreto. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.

L’art. 4 comma 5 del DM dell’8 febbraio 2019, n 92 stabilisce che nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli di cui all'articolo 6, comma 8 del DM Sostegno del 30 settembre 2011 è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli atenei provvedono a rivalutare i titoli dei soggetti di cui al presente comma in conformità ai propri bandi.

Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione, ai sensi dell'art.4 , comma 4 del D.M. dell’8 febbraio 2019, n. 92:

a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Come indicato nella nota del MIUR prot. 0034823 del 7 novembre 2019 i soggetti aventi diritto potranno presentare domanda presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga che sarà gestita direttamente tra le istituzioni accademiche interessate.

Ai sensi art.3 comma 4 del D.M. dell’8 febbraio 2019, n. 92:

  • Le assenze sono  accettate  nella  percentuale  del  20%  di  ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sara' recuperato tramite attivita' on-line, predisposte dal titolare dell'insegnamento;
  • Per il tirocinio e i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attivita' previste, senza riduzioni ne' recuperi;

Ai sensi della nota Mur n 17285 del 14 luglio 2022, solo per il corso di specializzazione del 7 ciclo (A.A. 2021/2022), la percentuale di assenze per le ore di ciascun insegnamento è ampliata dal 20% al 25%. 

Tale flessibilità (25%) è applicata anche alle ore di assenza ai laboratorio e tirocinio indiretto, Il monte ore relativo sara' recuperato tramite attivita' on-line, predisposte dal titolare del laboratorio o dal tutor coordinatore del tirocinio indiretto.

Al termine del corso di specializzazione si svolge l’esame di abilitazione che ne costituisce parte integrante, ai sensi dell'art. 9, comma 1, 2, 3, 4 e 5, del D.M. del 30 settembre 2011 e che consiste in:

  • un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell'argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico;
  • una  relazione  sull'esperienza  professionale  di  tirocinio consistente  in  una  raccolta   di   elaborazioni,   riflessioni   e
    documentazioni;
  • un prodotto multimediale finalizzato alla  didattica  speciale con l'uso delle tecnologie della  comunicazione  e  dell'informazione
    (T.I.C.).

La commissione d'esame è composta dal direttore del corso, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso nominati dalla competente autorità accademica, nonché  da un esperto sulle tematiche dell'integrazione dei disabili e da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico designati dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.

L'esame finale si intende superato da parte  di  quei  candidati che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.

La  valutazione  complessiva  finale,  espressa  in  trentesimi, risulta dalla media aritmetica  tra il punteggio  ottenuto nell'esame di abilitazionei  e la media dei punteggi  ottenuti nelle  valutazioni  degli esami di profitto del corso. 

La  valutazione complessiva finale e' riportata nel titolo di specializzazione.

a cura di Area didattica e servizi agli studenti, ultimo aggiornamento il 13/11/2023