Residenza anagrafica
Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Codice civile, la residenza è il luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale.
La residenza anagrafica risulta dall'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente (APR) del Comune nel quale la persona risiede abitualmente.
Il domicilio, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Codice civile, è invece il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi.
Residenza e domicilio costituiscono pertanto concetti distinti e possono, in concreto, non coincidere.
Attenzione: la Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha modificato la disciplina delle sanzioni in materia anagrafica.
In particolare, l'omissione della dichiarazione di trasferimento della residenza dall'estero o all'estero, entro i termini previsti dalla normativa anagrafica, è soggetta a una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l'omissione, secondo quanto previsto dall'art. 11 della Legge n. 1228/1954.
Residenza fiscale
La residenza anagrafica e la residenza fiscale sono concetti collegati, ma non coincidenti.
A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai fini delle imposte sui redditi, l'art. 2, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) considera fiscalmente residenti in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:
- hanno in Italia la residenza ai sensi del Codice civile, ossia la propria dimora abituale;
- hanno in Italia il domicilio, inteso ai fini fiscali come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona;
- sono fisicamente presenti nel territorio dello Stato.
Per la maggior parte del periodo d'imposta si intendono, in via generale, almeno 183 giorni nell'anno o 184 giorni negli anni bisestili, considerando anche le frazioni di giorno.
I criteri indicati dalla norma sono alternativi: è pertanto sufficiente che anche uno solo di essi sussista per la maggior parte del periodo d'imposta affinché la persona possa essere considerata fiscalmente residente in Italia.
Iscrizione anagrafica e presunzione di residenza fiscale
A partire dal 2024, l'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente (APR) non costituisce più, da sola, una presunzione assoluta di residenza fiscale.
L'art. 2, comma 2, del TUIR stabilisce infatti che, salvo prova contraria, si presumono fiscalmente residenti in Italia le persone iscritte nell'Anagrafe della Popolazione Residente per la maggior parte del periodo d'imposta.
L'iscrizione anagrafica costituisce quindi una presunzione relativa, che ammette la possibilità di fornire prova contraria.
La verifica della residenza fiscale deve comunque essere effettuata considerando la situazione concreta della persona e i diversi criteri di collegamento previsti dalla normativa.
Trasferimento in Stati o territori individuati dalla normativa
L'art. 2, comma 2-bis, del TUIR prevede inoltre una specifica presunzione per i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza in determinati Stati o territori.
In particolare, sono considerati fiscalmente residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall'Anagrafe della Popolazione Residente e trasferiti negli Stati o territori individuati dalla normativa fiscale vigente.
Residenza fiscale e tassazione dei redditi
L'individuazione della residenza fiscale è rilevante ai fini della determinazione dei redditi soggetti a tassazione in Italia.
In linea generale:
- i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono assoggettati all'IRPEF sui redditi posseduti secondo le regole previste dal TUIR, compresi, in linea generale, i redditi prodotti all'estero;
- i soggetti fiscalmente non residenti sono assoggettati a imposizione in Italia sui redditi che, secondo le disposizioni del TUIR, si considerano prodotti nel territorio dello Stato.
In presenza di collegamenti con più Stati devono inoltre essere considerate le eventuali Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, che possono prevedere specifici criteri per individuare lo Stato di residenza fiscale e disciplinare la tassazione dei redditi.
Domande frequenti
- Residenza anagrafica e residenza fiscale sono la stessa cosa?
No. La residenza anagrafica riguarda l'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune, mentre la residenza fiscale è determinata secondo i criteri previsti dall'art. 2 del TUIR.
L'iscrizione anagrafica assume comunque rilevanza fiscale e, dal 2024, costituisce una presunzione relativa di residenza fiscale, salvo prova contraria. - È sufficiente trascorrere meno di 183 giorni in Italia per essere fiscalmente non residente?
Non necessariamente. La presenza fisica è soltanto uno dei criteri previsti dall'art. 2 del TUIR. Una persona può essere considerata fiscalmente residente in Italia anche quando, per la maggior parte del periodo d'imposta, abbia in Italia la residenza ai sensi del Codice civile oppure il domicilio, inteso come luogo nel quale si sviluppano principalmente le proprie relazioni personali e familiari. - Cosa si intende per domicilio ai fini fiscali?
Dal 1° gennaio 2024, ai fini dell'art. 2 del TUIR, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. La nozione fiscale di domicilio è quindi specificamente definita dal TUIR e deve essere distinta dalla definizione generale di domicilio contenuta nell'art. 43 del Codice civile. - L'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente determina automaticamente la residenza fiscale in Italia?
Non in modo assoluto. Dal 2024, l'iscrizione nell'APR per la maggior parte del periodo d'imposta determina una presunzione di residenza fiscale che ammette prova contraria. - Per stabilire la residenza fiscale contano anche le frazioni di giorno?§Sì. La nuova formulazione dell'art. 2, comma 2, del TUIR prevede espressamente che, ai fini della verifica della presenza nel territorio dello Stato, siano considerate anche le frazioni di giorno.
- Cosa succede se una persona risulta collegata fiscalmente a due Stati?
In presenza dei presupposti di residenza in più Stati occorre verificare anche l'eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e l'altro Stato interessato. Le Convenzioni possono prevedere specifici criteri per risolvere i casi di doppia residenza fiscale.
Riferimenti normativi
- Art. 43 del Codice civile, in materia di domicilio e residenza;
- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante l'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante il Regolamento anagrafico della popolazione residente;
- Legge 27 ottobre 1988, n. 470, in materia di anagrafe e censimento degli italiani all'estero;
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 242, in materia di sanzioni per violazioni degli obblighi anagrafici;
- art. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in materia di residenza fiscale delle persone fisiche;
- D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, che ha modificato la disciplina della residenza fiscale con decorrenza dal 2024;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 4 novembre 2024, recante chiarimenti sulla nuova disciplina della residenza fiscale;
- Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, ove applicabili.
Le Convenzioni contro le doppie imposizioni sono accordi internazionali stipulati dall'Italia con altri Stati per disciplinare la tassazione dei redditi che presentano elementi di collegamento con entrambi i Paesi e per evitare o attenuare fenomeni di doppia imposizione.
Le Convenzioni stabiliscono, in particolare:
-
quale Stato può assoggettare a tassazione una determinata tipologia di reddito;
-
se il reddito può essere tassato esclusivamente in uno dei due Stati oppure in entrambi;
-
le modalità attraverso le quali viene eliminata l'eventuale doppia imposizione;
-
i criteri per determinare la residenza fiscale quando una persona risulta residente, secondo le rispettive normative interne, in entrambi gli Stati.
Le disposizioni convenzionali devono essere verificate con riferimento allo specifico accordo in vigore tra l'Italia e lo Stato interessato, poiché le regole possono variare in relazione al Paese, alla tipologia di reddito e alla situazione del contribuente.
Quando possono trovare applicazione
Le Convenzioni possono trovare applicazione quando un reddito presenta un collegamento con l'Italia e con un altro Stato.
Ad esempio, può essere necessario verificare la Convenzione applicabile quando una persona:
- è fiscalmente residente in uno Stato e svolge attività lavorativa nell'altro;
- svolge attività di docenza o ricerca in uno Stato diverso da quello di residenza;
- percepisce redditi o compensi provenienti da un altro Stato.
La presenza di una Convenzione non comporta automaticamente l'esenzione dalla tassazione in Italia.
È necessario verificare le disposizioni previste dalla specifica Convenzione per la categoria di reddito interessata e il possesso di tutti i requisiti richiesti.
Residenza fiscale e doppia residenza
Le Convenzioni assumono particolare rilevanza quando una persona è considerata fiscalmente residente in entrambi gli Stati sulla base delle rispettive normative interne.
In questi casi occorre verificare le disposizioni della specifica Convenzione applicabile, che può prevedere criteri per determinare, ai fini convenzionali, lo Stato nel quale la persona deve essere considerata residente.
Tali criteri devono essere applicati secondo quanto previsto dalla singola Convenzione e tenendo conto della situazione concreta del contribuente.
Per maggiori informazioni sui criteri previsti dalla normativa italiana si rinvia alla sezione Residenza fiscale del Portale.
Compensi erogati dall'Università
Per i compensi erogati dall'Università a soggetti fiscalmente residenti all'estero, la Convenzione applicabile può prevedere, in presenza di determinate condizioni, un trattamento fiscale diverso da quello derivante dall'applicazione della sola normativa italiana.
A seconda della specifica Convenzione e della tipologia di reddito, può essere prevista, ad esempio:
- la tassazione esclusiva nello Stato di residenza;
- la possibilità di tassazione anche in Italia;
- l'applicazione di specifiche disposizioni relative a determinate categorie di reddito;
- l'applicazione di una ritenuta in misura convenzionale, ove prevista.
L'applicazione del regime convenzionale da parte dell'Università è subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla specifica Convenzione e alla presentazione della documentazione necessaria.
Documentazione
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali può essere richiesta una certificazione di residenza fiscale rilasciata dalla competente Autorità fiscale dello Stato estero, riferita al periodo per il quale viene richiesto il beneficio.
In relazione alla specifica disposizione convenzionale possono inoltre essere richiesti ulteriori documenti o dichiarazioni necessari a dimostrare il possesso dei requisiti previsti.
La sola dichiarazione del percettore di essere residente all'estero non è di per sé sufficiente quando, ai fini dell'applicazione della Convenzione, sia necessario documentare la residenza fiscale nello Stato estero.
In assenza della documentazione necessaria per riconoscere il trattamento convenzionale, l'Università applica il regime fiscale previsto dalla normativa italiana, secondo la natura del reddito corrisposto.
Docenti, professori e ricercatori
Alcune Convenzioni stipulate dall'Italia contengono specifiche disposizioni relative a professori, docenti, insegnanti o ricercatori che si trasferiscono temporaneamente in uno dei due Stati per svolgere attività di insegnamento o ricerca.
Tali disposizioni non sono presenti in tutte le Convenzioni e possono prevedere requisiti, condizioni e periodi temporali differenti.
L'eventuale agevolazione deve pertanto essere verificata facendo riferimento allo specifico articolo della Convenzione applicabile e alla situazione del soggetto interessato.
La qualifica di docente o ricercatore non determina, da sola, il diritto all'esenzione fiscale.
Come verificare se esiste una Convenzione
L'Italia ha stipulato Convenzioni contro le doppie imposizioni con numerosi Stati, ma non con tutti i Paesi.
Prima di richiedere l'applicazione di un regime convenzionale è pertanto necessario verificare:
- che tra l'Italia e lo Stato interessato sia in vigore una Convenzione;
- quale disposizione della Convenzione si applichi alla specifica tipologia di reddito;
- quale Stato abbia potestà impositiva sul reddito interessato;
- quali siano i requisiti previsti dalla disposizione convenzionale;
- quale documentazione sia necessaria per beneficiare del relativo trattamento fiscale.
L'elenco delle Convenzioni in vigore e i relativi testi sono consultabili sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Domande frequenti
- La presenza di una Convenzione significa che il reddito è esente da IRPEF in Italia?
No. La Convenzione stabilisce come deve essere ripartita la potestà impositiva tra i due Stati. A seconda della specifica disposizione, il reddito può essere imponibile esclusivamente in uno Stato oppure può essere assoggettato a tassazione anche nell'altro. - Sono residente fiscalmente all'estero: i compensi corrisposti dall'Università sono automaticamente esenti in Italia?
No. Occorre verificare la tipologia di reddito, la Convenzione stipulata tra l'Italia e lo Stato di residenza e le condizioni previste dalla specifica disposizione convenzionale. - È sufficiente essere iscritti all'AIRE per ottenere l'applicazione della Convenzione?
No. L'iscrizione all'AIRE riguarda la posizione anagrafica e non dimostra, da sola, il possesso di tutti i requisiti necessari per l'applicazione di una Convenzione contro le doppie imposizioni. Ai fini convenzionali assume particolare rilevanza la residenza fiscale del soggetto. - Quale documento può essere richiesto per dimostrare la residenza fiscale all'estero?
Può essere richiesta una certificazione di residenza fiscale rilasciata dalla competente Autorità fiscale dello Stato estero, riferita al periodo interessato.
In relazione alla specifica Convenzione possono essere richiesti ulteriori documenti o dichiarazioni. - Esistono regole particolari per professori e ricercatori?
Dipende dalla Convenzione. Alcune Convenzioni contengono specifiche disposizioni per professori, insegnanti, docenti o ricercatori che soggiornano temporaneamente nell'altro Stato per attività di insegnamento o ricerca; altre Convenzioni non prevedono disposizioni analoghe. È pertanto necessario verificare sempre il testo della Convenzione applicabile. - Cosa accade se entrambi gli Stati considerano la persona fiscalmente residente?
Occorre verificare la specifica Convenzione contro le doppie imposizioni, che può prevedere criteri per individuare lo Stato di residenza ai fini convenzionali. - Cosa succede se non viene presentata la documentazione necessaria?
In assenza della documentazione necessaria per applicare il trattamento convenzionale, l'Università applica il regime fiscale previsto dalla normativa italiana.
Riferimenti normativi
- Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia e in vigore con i singoli Stati;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), con particolare riferimento alle disposizioni sulla residenza fiscale e sulla tassazione dei redditi dei soggetti residenti e non residenti;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di ritenute alla fonte;
- Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e relativo Commentario, quali riferimenti per l'interpretazione di numerose Convenzioni stipulate dall'Italia;
- normativa e prassi dell'Agenzia delle Entrate in materia di applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
L'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede un'agevolazione fiscale per i docenti e i ricercatori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere attività di docenza o ricerca.
L'agevolazione prevede che il 90% dei redditi derivanti dall'attività di docenza o ricerca svolta in Italia non concorra alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
L'imposta viene pertanto calcolata sul restante 10% del reddito agevolabile.
L'agevolazione riguarda esclusivamente i redditi derivanti dall'attività di docenza e ricerca. Eventuali redditi derivanti da attività diverse non possono beneficiare del regime.
Requisiti
Per accedere all'agevolazione è necessario:
- essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
- essere stati stabilmente e non occasionalmente residenti all'estero;
- aver svolto all'estero, per almeno due anni continuativi, documentata attività di ricerca o docenza presso università o centri di ricerca pubblici o privati;
- svolgere attività di docenza o ricerca in Italia;
- acquisire la residenza fiscale in Italia in conseguenza dello svolgimento dell'attività lavorativa.
Il periodo di attività svolta all'estero non deve necessariamente coincidere con i due anni immediatamente precedenti il trasferimento in Italia.
Per l'attività di docenza, il requisito temporale può essere soddisfatto anche attraverso lo svolgimento dell'attività per due anni accademici continuativi.
Documentazione dell'attività svolta all'estero
L'attività di ricerca o docenza svolta all'estero deve essere adeguatamente documentata.
La documentazione rilasciata dall'università o dal centro di ricerca estero deve consentire di verificare almeno:
- la natura dell'ente presso il quale è stata svolta l'attività;
- la tipologia di attività svolta;
- il periodo durante il quale l'attività è stata svolta.
Per poter beneficiare direttamente dell'agevolazione tramite l'Ateneo, la documentazione necessaria deve essere allegata alla richiesta.
L'Università può richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa.
Durata dell'agevolazione
L'agevolazione si applica nel periodo d'imposta in cui il docente o ricercatore acquisisce la residenza fiscale in Italia e nei cinque periodi d'imposta successivi, per una durata ordinaria complessiva di sei periodi d'imposta, a condizione che venga mantenuta la residenza fiscale in Italia.
La durata dell'agevolazione può essere estesa in presenza delle condizioni previste dalla normativa.
In particolare, il beneficio può trovare applicazione complessivamente per:
- 8 periodi d'imposta, in presenza di almeno un figlio minorenne o fiscalmente a carico, anche in affido preadottivo, oppure in caso di acquisto di un'unità immobiliare residenziale in Italia nei termini previsti dalla normativa;
- 11 periodi d'imposta, in presenza di almeno due figli minorenni o fiscalmente a carico;
- 13 periodi d'imposta, in presenza di almeno tre figli minorenni o fiscalmente a carico.
Il possesso dei requisiti per il prolungamento deve essere adeguatamente documentato.
Decorrenza dell'agevolazione
La durata del regime agevolato è determinata a partire dal periodo d'imposta nel quale viene acquisita la residenza fiscale in Italia, in presenza degli altri requisiti previsti dalla normativa.
La data di presentazione della richiesta all'Ateneo non modifica il periodo d'imposta di decorrenza né prolunga la durata complessiva dell'agevolazione.
Pertanto, qualora il diritto all'agevolazione decorra da un determinato periodo d'imposta ma la richiesta venga presentata all'Ateneo successivamente, i periodi d'imposta già trascorsi continuano a essere computati ai fini della durata complessiva del beneficio.
L'eventuale recupero dell'agevolazione per periodi d'imposta precedenti rispetto a quello nel quale l'Ateneo inizia ad applicarla deve essere valutato dal contribuente nell'ambito della propria dichiarazione dei redditi, qualora ne ricorrano i presupposti.
Cittadini italiani non iscritti all'AIRE
La mancata iscrizione all'AIRE durante il periodo trascorso all'estero non esclude automaticamente la possibilità di accedere al regime.
La normativa consente, al ricorrere delle condizioni previste, di dimostrare la precedente residenza fiscale in un altro Stato sulla base delle disposizioni contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile.
In tali casi è necessario produrre idonea documentazione che consenta di verificare la residenza fiscale estera per il periodo richiesto.
Per maggiori informazioni si rinvia alle sezioni Residenza fiscale e Convenzioni contro le doppie imposizioni del Portale.
Come richiedere l'agevolazione
Il personale che ritiene di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa deve presentare all'Ateneo:
- il modulo di richiesta dell'agevolazione fiscale
- la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti.
La richiesta deve essere inviata all'Ufficio Assistenza Fiscale all'indirizzo [email protected].
La richiesta deve essere presentata anche in caso di nuova o successiva assunzione presso l'Ateneo, anche qualora l'agevolazione sia stata precedentemente applicata da un altro datore di lavoro.
A seguito della verifica della documentazione, l'Ateneo applica l'agevolazione dal primo periodo di paga utile.
L'Ateneo non riconosce tramite le retribuzioni correnti l'agevolazione relativa a periodi d'imposta precedenti a quello nel quale viene accolta la richiesta.
L'eventuale beneficio spettante per precedenti periodi d'imposta potrà essere fatto valere direttamente dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, qualora ne ricorrano i presupposti.
Prolungamento dell'agevolazione
Qualora, durante il periodo di fruizione dell'agevolazione, vengano acquisiti i requisiti previsti dalla normativa per una maggiore durata del beneficio, è necessario presentare all'Ateneo una nuova richiesta corredata dalla relativa documentazione.
La richiesta deve essere inviata all'Ufficio Assistenza Fiscale all'indirizzo [email protected].
L'estensione opera nei limiti e per la durata complessiva prevista dalla normativa in relazione alla specifica condizione posseduta.
Responsabilità e conservazione dei documenti
Il beneficiario è responsabile della sussistenza dei requisiti dichiarati ai fini dell'accesso e del mantenimento dell'agevolazione.
L'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli e richiedere la documentazione necessaria a dimostrare il diritto al beneficio, con particolare riferimento:
- alla precedente residenza fiscale all'estero;
- all'attività di docenza o ricerca svolta all'estero;
- al trasferimento della residenza fiscale in Italia;
- allo svolgimento dell'attività di docenza o ricerca in Italia;
- agli eventuali requisiti dichiarati ai fini del prolungamento dell'agevolazione.
È pertanto necessario conservare la documentazione originale comprovante il possesso dei requisiti per il periodo previsto dalla normativa.
Domande frequenti
- Quale percentuale del reddito viene tassata?
Il 10% del reddito agevolabile derivante dall'attività di docenza o ricerca svolta in Italia concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF. Il restante 90% è escluso dalla formazione del reddito imponibile. - Tutti i redditi percepiti dal docente o ricercatore beneficiano dell'agevolazione?
No. L'agevolazione riguarda i redditi derivanti dall'attività di docenza e ricerca. Gli eventuali redditi derivanti da attività diverse devono essere assoggettati al trattamento fiscale previsto per la relativa tipologia di reddito. - Quanto dura l'agevolazione?
La durata ordinaria è di sei periodi d'imposta complessivi, a partire dal periodo d'imposta nel quale viene acquisita la residenza fiscale in Italia. In presenza delle condizioni previste dalla normativa, la durata può essere estesa complessivamente a 8, 11 o 13 periodi d'imposta. - Se presento la richiesta all'Ateneo un anno dopo il trasferimento in Italia, l'agevolazione decorre da quel momento?
No. La decorrenza del regime dipende dal periodo d'imposta nel quale è stata acquisita la residenza fiscale in Italia, in presenza degli altri requisiti previsti dalla normativa, e non dalla data in cui viene presentata la richiesta al datore di lavoro. La presentazione tardiva della richiesta non determina quindi uno spostamento in avanti della durata complessiva del beneficio. - L'Ateneo può riconoscere retroattivamente l'agevolazione per un anno precedente?
L'Ateneo applica l'agevolazione secondo le proprie procedure dal periodo di paga utile nell'anno in cui viene accolta la richiesta. L'eventuale beneficio relativo a periodi d'imposta precedenti deve essere fatto valere dal contribuente, qualora ne ricorrano i presupposti, nell'ambito della propria dichiarazione dei redditi. - È necessario essere stati iscritti all'AIRE?
Non necessariamente. Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa, il cittadino italiano non iscritto all'AIRE può dimostrare la precedente residenza fiscale all'estero sulla base della Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile. - La nascita di un figlio durante il periodo agevolato può incidere sulla durata?
Sì. Quando durante il periodo di fruizione vengono acquisiti i requisiti previsti dalla normativa per una maggiore durata, può essere richiesto il prolungamento dell'agevolazione, presentando all'Ateneo la relativa documentazione. - Se cambio datore di lavoro devo presentare una nuova richiesta?
Sì. L'applicazione dell'agevolazione da parte di un nuovo datore di lavoro richiede la presentazione della relativa richiesta e della documentazione necessaria a verificare il diritto al beneficio.
Riferimenti normativi
- Art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per la disciplina generale dell'IRPEF e della residenza fiscale;
- D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, per le modifiche alla disciplina della residenza fiscale applicabili dal 2024;
- Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, ove applicabili ai fini della verifica della precedente residenza fiscale estera;
- normativa e prassi dell'Agenzia delle Entrate relative al regime agevolato per docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
Dal 1° gennaio 2024 è in vigore il nuovo regime fiscale per i lavoratori impatriati, disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.
Il regime si applica, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Tassazione
In presenza dei requisiti previsti dalla normativa, i redditi agevolabili concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%, entro il limite massimo di 600.000 euro annui.
Pertanto, il 50% del reddito agevolabile è escluso dalla tassazione.
L'agevolazione è maggiorata in presenza di figli minori: il reddito concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40%, con conseguente esclusione dalla tassazione del 60%, quando:
- il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
- durante il periodo di fruizione dell'agevolazione nasce un figlio o viene adottato un minore.
In tali casi, l'agevolazione maggiorata si applica a condizione che il figlio minore sia residente in Italia durante il periodo di fruizione del beneficio.
Il limite di 600.000 euro annui riguarda i redditi che possono beneficiare del regime agevolato.
Requisiti
Per accedere al nuovo regime è necessario che:
- il lavoratore trasferisca la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR;
- non sia stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti al trasferimento, salvo i maggiori periodi richiesti nei casi previsti dalla normativa;
- si impegni a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni;
- l'attività lavorativa sia prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
- il lavoratore sia in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione individuati dalla normativa oppure rientri nelle ulteriori fattispecie espressamente previste dalla legge.
La normativa vigente ricomprende, tra i soggetti che possono soddisfare quest'ultimo requisito, anche coloro che abbiano svolto attività di ricerca, anche applicata, nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.
Attività svolta per lo stesso datore di lavoro o gruppo
Sono previsti requisiti più stringenti quando il lavoratore trasferisce la propria residenza in Italia e presta l'attività lavorativa per lo stesso soggetto presso il quale era impiegato all'estero oppure per un soggetto appartenente allo stesso gruppo.
In questi casi, il periodo minimo di precedente residenza fiscale all'estero è pari a:
- 6 periodi d'imposta, se il lavoratore non era stato precedentemente impiegato in Italia presso lo stesso soggetto o presso un soggetto appartenente allo stesso gruppo;
- 7 periodi d'imposta, se, prima del trasferimento all'estero, il lavoratore era già stato impiegato in Italia presso lo stesso soggetto o presso un soggetto appartenente allo stesso gruppo.
Ai fini dell'applicazione della disciplina, l'appartenenza al medesimo gruppo è determinata secondo i criteri previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023.
Durata
Il regime si applica a partire dal periodo d'imposta nel quale viene trasferita la residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi, per una durata ordinaria complessiva di cinque periodi d'imposta.
Il lavoratore deve mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni.
Qualora la residenza fiscale in Italia non venga mantenuta per il periodo minimo previsto, il lavoratore decade dal beneficio e l'Amministrazione finanziaria provvede al recupero delle agevolazioni già fruite, con i relativi interessi.
Il nuovo regime non prevede, in via ordinaria, l'estensione per ulteriori cinque periodi d'imposta prevista dalla precedente disciplina dei lavoratori impatriati.
Decorrenza dell'agevolazione
La decorrenza del regime è determinata dal periodo d'imposta nel quale il lavoratore trasferisce la propria residenza fiscale in Italia, in presenza degli altri requisiti previsti dalla normativa.
La data di presentazione della richiesta all'Ateneo non modifica il periodo d'imposta di decorrenza né prolunga la durata complessiva dell'agevolazione.
Pertanto, qualora il lavoratore abbia acquisito il diritto al regime agevolato in un determinato periodo d'imposta ma presenti la richiesta all'Ateneo successivamente, i periodi d'imposta già trascorsi continuano a essere computati ai fini della durata complessiva del beneficio.
L'eventuale recupero dell'agevolazione relativa a periodi d'imposta precedenti deve essere valutato dal contribuente nell'ambito della propria dichiarazione dei redditi, qualora ne ricorrano i presupposti.
Iscrizione all'AIRE
L'iscrizione all'AIRE non costituisce, di per sé, un requisito generale per l'accesso al nuovo regime.
Per verificare la precedente residenza fiscale all'estero occorre fare riferimento alle regole previste dalla normativa italiana e, quando applicabili, alle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Per i cittadini italiani, relativamente ai periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2023, la normativa prevede espressamente la possibilità di dimostrare la residenza fiscale estera attraverso l'iscrizione all'AIRE oppure sulla base delle disposizioni contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile.
Per maggiori informazioni si rinvia alle sezioni Residenza fiscale e Convenzioni contro le doppie imposizioni del Portale.
Come richiedere l'agevolazione
Il personale che ritiene di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa deve presentare all'Ateneo:
- il modulo di richiesta dell'agevolazione fiscale;
- la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti.
La richiesta deve essere inviata all'Ufficio Assistenza Fiscale all'indirizzo [email protected].
La richiesta deve essere presentata anche in caso di nuova o successiva assunzione presso l'Ateneo, anche qualora il beneficio sia stato precedentemente riconosciuto da un altro datore di lavoro.
A seguito della verifica della documentazione presentata, l'Ateneo applica l'agevolazione dal primo periodo di paga utile.
L'Ateneo non riconosce tramite le retribuzioni correnti l'agevolazione relativa a periodi d'imposta precedenti a quello nel quale viene accolta la richiesta.
L'eventuale beneficio spettante per precedenti periodi d'imposta potrà essere fatto valere direttamente dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, qualora ne ricorrano i presupposti.
Agevolazione maggiorata in presenza di figli minori
Qualora durante il periodo di applicazione del regime nasca un figlio o venga adottato un minore, il lavoratore può richiedere l'applicazione della maggiore agevolazione prevista dalla normativa.
In tal caso, il reddito agevolabile concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40%, anziché del 50%, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla legge e che il figlio minore sia residente in Italia.
Il lavoratore deve comunicare all'Ateneo la variazione e presentare la documentazione necessaria a comprovare il nuovo requisito.
Chi è rientrato in Italia entro il 31 dicembre 2023
Per i soggetti che hanno trasferito la propria residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 continuano ad applicarsi, in presenza dei relativi requisiti, le disposizioni del precedente regime previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.
Il precedente regime e il nuovo regime previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 presentano requisiti, percentuali di agevolazione e durate differenti.
Le richieste relative ai soggetti rientrati entro il 31 dicembre 2023 devono pertanto essere valutate sulla base della normativa applicabile al singolo caso, tenendo conto anche dell'anno del trasferimento in Italia e della situazione personale del lavoratore.
Responsabilità e conservazione della documentazione
Il lavoratore è responsabile della sussistenza dei requisiti dichiarati ai fini dell'accesso e del mantenimento dell'agevolazione.
L'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli successivi e richiedere la documentazione necessaria a dimostrare il diritto al beneficio, con particolare riferimento:
- alla precedente residenza fiscale all'estero;
- al trasferimento della residenza fiscale in Italia;
- allo svolgimento prevalente dell'attività lavorativa in Italia;
- al possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione o degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa;
- all'eventuale rapporto con il medesimo datore di lavoro o con soggetti appartenenti allo stesso gruppo;
- alla presenza dei requisiti previsti per l'applicazione dell'agevolazione maggiorata in presenza di figli minori.
È pertanto necessario conservare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per il periodo previsto dalla normativa.
Domande frequenti
- Quale percentuale del reddito viene tassata?
In via ordinaria, il 50% del reddito agevolabile concorre alla formazione del reddito complessivo. Il restante 50% è escluso dalla tassazione.
In presenza delle condizioni previste per i figli minori, concorre alla formazione del reddito il 40%, mentre il restante 60% è escluso dalla tassazione - Qual è il limite massimo di reddito agevolabile?
Il regime trova applicazione entro il limite massimo di 600.000 euro annui di reddito agevolabile. - Quanto dura il nuovo regime?
Il regime ha una durata ordinaria complessiva di cinque periodi d'imposta: quello nel quale viene trasferita la residenza fiscale in Italia e i quattro successivi. - È sufficiente trasferire la residenza in Italia per ottenere l'agevolazione?
No. Devono essere rispettati tutti i requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, compresi quelli relativi alla precedente residenza fiscale all'estero, allo svolgimento dell'attività in Italia e all'elevata qualificazione o specializzazione. - Devo essere stato residente all'estero per almeno tre anni?
In via ordinaria, il lavoratore non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti al trasferimento.
Il periodo richiesto aumenta a sei o sette periodi d'imposta nei casi previsti dalla normativa quando l'attività in Italia viene svolta per lo stesso datore di lavoro presso il quale il lavoratore era impiegato all'estero o per un soggetto appartenente allo stesso gruppo. - Se presento la richiesta all'Ateneo dopo l'anno del trasferimento, la durata dell'agevolazione riparte dalla richiesta?
No. La durata decorre dal periodo d'imposta nel quale è stata trasferita la residenza fiscale in Italia, in presenza degli altri requisiti previsti dalla normativa. La presentazione successiva della richiesta non sposta in avanti la decorrenza del regime. - È necessario essere iscritti all'AIRE?
Non necessariamente. La residenza fiscale all'estero deve essere verificata secondo le disposizioni applicabili e, quando rilevanti, sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. - Se nasce un figlio durante il periodo agevolato cambia la percentuale di tassazione?
Sì, in presenza delle condizioni previste dalla normativa. Il reddito agevolabile può concorrere alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40%, a condizione, tra l'altro, che il figlio minore sia residente in Italia. - Il nuovo regime può essere prorogato per altri cinque anni?
In via ordinaria, no. Il nuovo regime introdotto dal D.Lgs. n. 209/2023 non prevede il meccanismo generale di prolungamento previsto dalla precedente disciplina degli impatriati. - Chi è rientrato in Italia nel 2023 rientra nel nuovo regime?
No, quando ricorrono le condizioni previste dalla disciplina transitoria. Per i soggetti che hanno trasferito la propria residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi il precedente regime previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, secondo i relativi requisiti.
Riferimenti normativi
- Art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, recante il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati;
- art. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in materia di residenza fiscale;
- D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 108 e D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, per l'individuazione dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione richiamati dalla disciplina;
- art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, per il precedente regime dei lavoratori impatriati applicabile nei casi previsti dalla disciplina transitoria;
- Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, ove applicabili ai fini della verifica della residenza fiscale;
- normativa e prassi dell'Agenzia delle Entrate relative al regime agevolativo dei lavoratori impatriati.
Il regime speciale per docenti e ricercatori, previsto dall'art. 44 del D.L. n. 78/2010, e il regime dei lavoratori impatriati, disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, non possono essere applicati contemporaneamente ai medesimi redditi.
I due regimi costituiscono infatti agevolazioni fiscali distinte, caratterizzate da differenti requisiti, percentuali di abbattimento dell'imponibile e periodi di applicazione.
Applicazione a redditi differenti
Un docente o ricercatore può percepire, oltre ai redditi derivanti dall'attività di docenza o ricerca, anche redditi riconducibili ad attività di diversa natura.
In tali situazioni, qualora ricorrano autonomamente tutti i requisiti previsti dalle rispettive disposizioni, può essere valutata l'applicazione:
- del regime speciale per docenti e ricercatori ai redditi derivanti dall'attività di docenza e ricerca agevolabili ai sensi dell'art. 44 del D.L. n. 78/2010;
- del regime dei lavoratori impatriati agli eventuali redditi derivanti da attività diverse, purché rientranti tra le categorie reddituali agevolabili ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023.
La possibilità di applicare i due regimi deve pertanto essere verificata con riferimento alla natura dei singoli redditi e alla sussistenza dei requisiti previsti da ciascuna disciplina.
Personale universitario dell'area medica
Un caso particolare può riguardare il personale universitario dell'area medica che, oltre all'attività istituzionale di docenza e ricerca, percepisca compensi derivanti dall'attività assistenziale o da altre attività non riconducibili all'ambito di applicazione dell'art. 44 del D.L. n. 78/2010.
In tali situazioni, il regime speciale previsto per docenti e ricercatori non può essere automaticamente esteso a tutti i compensi percepiti dal soggetto.
Occorre distinguere i redditi derivanti dall'attività di docenza e ricerca dagli eventuali redditi derivanti da attività di diversa natura.
Per questi ultimi può essere valutata l'applicazione del regime dei lavoratori impatriati, qualora il reddito rientri tra quelli agevolabili e siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023.
Divieto di cumulo sul medesimo reddito
Il medesimo reddito non può beneficiare contemporaneamente di entrambe le agevolazioni.
Non è quindi possibile applicare al medesimo compenso prima l'abbattimento previsto per docenti e ricercatori e successivamente quello previsto per i lavoratori impatriati.
L'eventuale applicazione dei due regimi nello stesso periodo d'imposta presuppone l'esistenza di redditi distinti, riconducibili ai rispettivi ambiti di applicazione.
Verifica dei requisiti
L'applicazione di un regime agevolativo a una determinata componente reddituale richiede la verifica:
- della natura del reddito percepito;
- della riconducibilità del reddito all'ambito di applicazione della specifica agevolazione;
- del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla relativa normativa;
- del rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla disciplina vigente.
La circostanza che un soggetto possieda i requisiti per il regime speciale dei docenti e ricercatori non comporta automaticamente il possesso dei requisiti previsti per il regime dei lavoratori impatriati, e viceversa.
Domande frequenti
- Posso applicare contemporaneamente il regime docenti e ricercatori e il regime impatriati allo stesso stipendio?
No.I due regimi non possono essere cumulati sul medesimo reddito. Al singolo reddito può essere applicata l'agevolazione prevista dalla disciplina nella quale esso rientra, in presenza dei relativi requisiti. - Un docente o ricercatore può beneficiare di entrambi i regimi nello stesso anno?
Può essere possibile in presenza di redditi distinti, qualora ciascun reddito rientri nell'ambito di applicazione del relativo regime e siano autonomamente soddisfatti tutti i requisiti previsti dalle due discipline. - Il regime docenti e ricercatori si applica a qualsiasi compenso percepito da un professore universitario?
No. L'agevolazione prevista dall'art. 44 del D.L. n. 78/2010 riguarda i redditi derivanti dall'attività di docenza e ricerca e non si estende automaticamente a ogni ulteriore reddito percepito dal beneficiario. - Come vengono trattati i compensi per attività assistenziale del personale universitario dell'area medica?
È necessario verificare la natura del reddito e la sua riconducibilità o meno all'attività di docenza e ricerca agevolata. Per i redditi non riconducibili all'art. 44 del D.L. n. 78/2010 può essere valutata l'applicazione del regime dei lavoratori impatriati, purché siano soddisfatti i relativi requisiti. - Il possesso dei requisiti per un regime comporta automaticamente il diritto all'altro?
No. I due regimi prevedono requisiti autonomi. La sussistenza delle condizioni per l'applicazione di ciascuna agevolazione deve essere verificata separatamente.
Riferimenti normativi
- Art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo al regime agevolativo per docenti e ricercatori;
- art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, relativo al nuovo regime dei lavoratori impatriati;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per la disciplina generale delle categorie reddituali e dell'IRPEF;
- normativa e prassi dell'Agenzia delle Entrate relative ai regimi agevolativi per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.