Trattamento fiscale e previdenziale per personale docente e ricercatore

Di seguito sono pubblicate le informazioni in materia fiscale e previdenziale, suddivise per le varie categorie di docenti e ricercatori

I professori universitari di prima e seconda fascia sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Università, mantenuto nell'ambito del regime di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.


Trattamento fiscale

I compensi corrisposti nell'ambito del rapporto costituiscono redditi di lavoro dipendente, ai sensi degli artt. 49 e 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

L'Università, in qualità di sostituto d'imposta, provvede ad applicare le ritenute fiscali previste dalla normativa vigente.

In applicazione del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente previsto dall'art. 51 del TUIR, concorrono alla formazione del reddito, in linea generale, tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, salvo le specifiche esclusioni previste dalla normativa.

Rientrano pertanto nel reddito di lavoro dipendente il trattamento economico fondamentale e, ove ne ricorrano i presupposti, indennità, competenze accessorie, arretrati e ulteriori somme corrisposte in relazione al rapporto di lavoro.

L'Ateneo procede inoltre alle operazioni di conguaglio fiscale sulla base dei redditi erogati e delle informazioni fiscali disponibili.

Per maggiori informazioni sull'IRPEF, sulle addizionali, sulle detrazioni e sugli altri istituti fiscali si rinvia alla sezione Fiscale della Intranet di Ateneo (accesso riservato con credenziali UniMiB).


Trattamento previdenziale

I professori di prima e seconda fascia sono assoggettati alla contribuzione previdenziale prevista nell'ambito della Gestione Dipendenti Pubblici INPS – Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS).

I contributi a carico del dipendente sono trattenuti direttamente sulla retribuzione, mentre l'Università provvede al versamento della contribuzione complessivamente dovuta secondo la normativa vigente.


Trattamento di Fine Servizio (TFS)

I professori universitari rientrano tra le categorie di personale il cui rapporto di impiego è mantenuto in regime di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Trova pertanto applicazione la specifica disciplina del Trattamento di Fine Servizio (TFS – indennità di buonuscita) prevista per la categoria.

Per maggiori informazioni sul trattamento previdenziale e sul TFS si rinvia alla sezione Previdenziale della Intranet di Ateneo (accesso riservato con credenziali UniMiB).


Compensi ulteriori e attività esterne

Oltre al trattamento economico ordinario, i professori universitari possono percepire ulteriori compensi derivanti, ad esempio, da:

  • attività conto terzi;
  • incarichi e ulteriori attività consentite dalla normativa;
  • attività didattiche;
  • attività assistenziale, per il personale universitario dell'area medica.

Il trattamento fiscale di tali somme deve essere individuato in relazione alla specifica natura dell'attività da cui deriva il compenso e non coincide necessariamente con quello applicabile al trattamento economico ordinario.

Lo svolgimento di attività e incarichi ulteriori è inoltre soggetto alle disposizioni in materia di incompatibilità e autorizzazioni, con particolare riferimento all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e alla specifica disciplina prevista per i professori universitari.


Domande frequenti

  1. I compensi percepiti come professore universitario sono soggetti a IRPEF?
    Sì. Il trattamento economico relativo al rapporto costituisce reddito di lavoro dipendente ed è assoggettato alla relativa tassazione.
  2. Sono previste le detrazioni per lavoro dipendente?
    Sì, quando ne ricorrono i presupposti. Trovano applicazione le detrazioni previste dall'art. 13 del TUIR, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
  3. A quale gestione previdenziale sono iscritti i professori universitari?
    I professori di prima e seconda fascia sono iscritti, ai fini pensionistici, alla Gestione Dipendenti Pubblici INPS – CTPS.
  4. È previsto il TFS o il TFR?
    Per i professori universitari trova applicazione la specifica disciplina del Trattamento di Fine Servizio (TFS – indennità di buonuscita) prevista per la categoria.
  5. I compensi ulteriori sono sempre tassati nello stesso modo dello stipendio?
    Non necessariamente. Il trattamento fiscale dipende dalla natura dell'attività da cui deriva il compenso. Per questo motivo le principali tipologie di attività ulteriori sono trattate separatamente nelle relative sezioni del Portale.
  6. I professori possono svolgere attività o incarichi esterni?
    Sì, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa e dai Regolamenti di Ateneo. Per gli incarichi soggetti ad autorizzazione trovano applicazione le relative procedure previste dall'Università.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 49 e 51;
  • D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, in materia di indennità di buonuscita;
  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 3 e 53;
  • normativa e indicazioni INPS in materia di previdenza e TFS dei dipendenti pubblici;
  • normativa e Regolamenti di Ateneo in materia di incompatibilità e autorizzazioni.

I ricercatori universitari a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) appartengono al personale universitario il cui rapporto di impiego è mantenuto nell'ambito del regime di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

I ricercatori a tempo determinato in tenure track sono disciplinati dall'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca disciplina le relative procedure attraverso il proprio Regolamento per la chiamata dei professori e il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato.


Ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT)

Il contratto RTT ha, in via generale, una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.

La normativa vigente prevede specifiche disposizioni che possono incidere sulla durata del contratto in presenza di precedenti rapporti pre-ruolo, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.

Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno di contratto, il ricercatore RTT che abbia conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) può essere valutato, su propria istanza, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, secondo le modalità previste dalla normativa e dal Regolamento di Ateneo.


Trattamento fiscale

I compensi corrisposti nell'ambito del rapporto costituiscono redditi di lavoro dipendente, ai sensi degli artt. 49 e 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

L'Università, in qualità di sostituto d'imposta, provvede ad applicare le ritenute fiscali previste dalla normativa vigente.

In applicazione del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente previsto dall'art. 51 del TUIR, concorrono alla formazione del reddito, in linea generale, tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, salvo le specifiche esclusioni previste dalla normativa.

Rientrano pertanto nel reddito di lavoro dipendente il trattamento economico fondamentale e, ove ne ricorrano i presupposti, indennità, competenze accessorie, arretrati e ulteriori somme corrisposte in relazione al rapporto di lavoro.

L'Ateneo procede inoltre alle operazioni di conguaglio fiscale sulla base dei redditi erogati e delle informazioni fiscali disponibili.

Per maggiori informazioni sull'IRPEF, sulle addizionali, sulle detrazioni e sugli altri istituti fiscali si rinvia alla sezione Fiscale della Intranet di Ateneo (accesso riservato con credenziali UniMiB).


Trattamento previdenziale

I ricercatori universitari sono assoggettati alla contribuzione previdenziale prevista nell'ambito della Gestione Dipendenti Pubblici INPS – Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS).

I contributi a carico del lavoratore sono trattenuti direttamente sulla retribuzione, mentre l'Università provvede al versamento della contribuzione complessivamente dovuta secondo la normativa vigente.

Anche per i ricercatori a tempo determinato in tenure track, in quanto titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Università, non trova applicazione la Gestione Separata INPS.


Trattamento di Fine Servizio (TFS)

Per i ricercatori universitari trova applicazione la specifica disciplina del Trattamento di Fine Servizio (TFS – indennità di buonuscita) prevista per il personale universitario in regime di diritto pubblico.

La disciplina si applica anche ai ricercatori universitari a tempo determinato, secondo le disposizioni previdenziali previste per la categoria.

Pertanto, agli RTT non si applica automaticamente il regime di TFR previsto per il personale pubblico contrattualizzato a tempo determinato.

Per maggiori informazioni sul trattamento previdenziale e sul TFS si rinvia alla sezione Previdenziale della Intranet di Ateneo (accesso riservato con credenziali UniMiB)


Compensi ulteriori e attività esterne

Oltre al trattamento economico ordinario, i ricercatori universitari possono percepire ulteriori compensi derivanti, ad esempio, da:

  • attività conto terzi;
  • incarichi e ulteriori attività consentite dalla normativa;
  • attività didattiche;
  • attività assistenziale, per il personale universitario dell'area medica.

Il trattamento fiscale di tali somme deve essere individuato in relazione alla specifica natura dell'attività da cui deriva il compenso e non coincide necessariamente con quello applicabile al trattamento economico ordinario.

Lo svolgimento di attività e incarichi ulteriori è soggetto alle disposizioni in materia di incompatibilità e autorizzazioni, tenendo conto anche del regime di impegno del ricercatore e delle disposizioni della Legge n. 240/2010 e dei Regolamenti di Ateneo.


Incompatibilità degli RTT

Il contratto RTT è soggetto alle incompatibilità previste dall'art. 24 della Legge n. 240/2010.

In particolare, è incompatibile con:

  • altri rapporti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;
  • la titolarità di contratti di ricerca, anche presso altre Università o Enti pubblici di ricerca;
  • le borse di dottorato;
  • le altre borse di studio conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Restano ferme le ulteriori incompatibilità e condizioni previste dalla normativa vigente e dai Regolamenti di Ateneo.


Domande frequenti

1. Il ricercatore universitario percepisce reddito di lavoro dipendente?
Sì. Le somme percepite nell'ambito del rapporto costituiscono reddito di lavoro dipendente e sono assoggettate all'ordinario trattamento fiscale previsto per tale categoria.

2. L'RTT è un rapporto di lavoro dipendente?
Sì. Il contratto RTT è un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato disciplinato dall'art. 24 della Legge n. 240/2010.

3. Quanto dura il contratto RTT?
In via generale, il contratto ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente.

4. L'RTT è iscritto alla Gestione Separata INPS?
No. Trova applicazione il regime previdenziale previsto per i ricercatori universitari nell'ambito della Gestione Dipendenti Pubblici INPS.

5. Per gli RTT è previsto il TFR?
Per i ricercatori universitari a tempo determinato trova applicazione la specifica disciplina del TFS – indennità di buonuscita prevista per la categoria. Non si applica automaticamente il regime di TFR previsto per il personale pubblico contrattualizzato a tempo determinato.

6. I ricercatori possono svolgere attività o incarichi esterni?
Sì, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa, dal regime di impegno e dai Regolamenti di Ateneo. Quando l'attività è soggetta ad autorizzazione, devono essere rispettate le relative procedure.


Riferimenti normativi e di Ateneo

Il contratto di ricerca è un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca.

La figura è disciplinata dall'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento per gli aspetti demandati alla disciplina contrattuale.

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca disciplina le modalità di selezione e di conferimento attraverso il proprio Regolamento per il conferimento dei contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010.


Durata

Il contratto di ricerca ha durata biennale e può essere rinnovato una sola volta per ulteriori due anni.

Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo o internazionale, il contratto può essere prorogato per un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

La durata complessiva dei contratti di ricerca stipulati con il medesimo soggetto, anche presso istituzioni differenti, non può superare i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Ai fini del computo dei limiti di durata trovano applicazione le esclusioni previste dalla legge, in particolare per i periodi di aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute.

Resta inoltre fermo il limite complessivo previsto dalla Legge n. 240/2010 per i rapporti pre-ruolo rientranti nelle fattispecie individuate dalla normativa.


Trattamento economico

Il trattamento economico del titolare del contratto di ricerca è determinato nel rispetto dell'art. 22 della Legge n. 240/2010 e della contrattazione collettiva nazionale applicabile.

Il rapporto, in quanto rapporto di lavoro subordinato, è regolato sotto il profilo economico e normativo dalle disposizioni legislative e contrattuali previste per la specifica figura.

Il trattamento economico spettante è indicato nel bando di selezione e nel contratto individuale.


Trattamento fiscale

Il contratto di ricerca costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Le somme corrisposte in relazione al rapporto costituiscono pertanto redditi di lavoro dipendente, ai sensi degli artt. 49 e 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

L'Università, in qualità di sostituto d'imposta, provvede ad applicare le ritenute fiscali previste dalla normativa vigente.

Sul reddito imponibile trovano applicazione, ove dovute:

  • l'IRPEF, secondo le aliquote progressive vigenti;
  • le addizionali regionale e comunale all'IRPEF;
  • le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e le ulteriori agevolazioni eventualmente spettanti;
  • le altre disposizioni fiscali previste per i redditi di lavoro dipendente.

L'Ateneo procede inoltre alle operazioni di conguaglio fiscale sulla base dei redditi erogati e delle informazioni fiscali disponibili.

I redditi corrisposti, le ritenute operate e gli ulteriori dati fiscali e previdenziali previsti dalla normativa sono riportati nella Certificazione Unica (CU) rilasciata dall'Università.

Per maggiori informazioni sull'IRPEF, sulle addizionali, sulle detrazioni e sul conguaglio fiscale si rinvia alla sezione Fiscale della Intranet di Ateneo (accesso riservato con credenziali UniMiB).


Trattamento previdenziale

In considerazione della natura subordinata del rapporto, ai contratti di ricerca si applicano gli obblighi contributivi previsti per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato.

Per i contratti stipulati dalle Università statali trovano applicazione gli obblighi contributivi relativi alle Casse e ai Fondi della Gestione Dipendenti Pubblici INPS, secondo l'inquadramento previdenziale previsto per il rapporto.

Non trova pertanto applicazione la Gestione Separata INPS, prevista invece per altre figure del pre-ruolo universitario.

L'Università provvede al versamento della contribuzione previdenziale dovuta, trattenendo sulla retribuzione la quota posta a carico del lavoratore secondo la normativa vigente.

L'INPS ha fornito specifiche indicazioni sul regime contributivo dei contratti di ricerca con la Circolare n. 125 dell'11 settembre 2025.


Trattamento di Fine Rapporto (TFR)

Ai titolari di contratto di ricerca si applica il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) previsto per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Per i contratti stipulati dalle Università statali trovano applicazione gli obblighi contributivi relativi ai Fondi della Gestione Dipendenti Pubblici INPS competenti per il trattamento di fine rapporto.

Alla cessazione del rapporto, il TFR è determinato ed erogato secondo le disposizioni previste per i dipendenti pubblici assoggettati a tale regime.


Incompatibilità

Il contratto di ricerca è soggetto alle incompatibilità previste dall'art. 22 della Legge n. 240/2010 e dalle ulteriori disposizioni applicabili.

In particolare, il contratto non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Il contratto è inoltre incompatibile con la frequenza di:

  • corsi di laurea;
  • corsi di laurea magistrale;
  • corsi di dottorato di ricerca;
  • scuole di specializzazione di area medica, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla normativa.

Per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la stipula del contratto comporta il collocamento in aspettativa senza assegni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Restano ferme le ulteriori incompatibilità e condizioni stabilite dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dal Regolamento di Ateneo.


Domande frequenti

  1. Il contratto di ricerca è un rapporto di lavoro dipendente?
    Sì. Il contratto di ricerca costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato disciplinato dall'art. 22 della Legge n. 240/2010.
  2. Il trattamento economico è soggetto a IRPEF?
    Sì. Le somme percepite costituiscono reddito di lavoro dipendente e sono assoggettate all'ordinaria tassazione prevista per tale categoria reddituale.
  3. Sono previste le detrazioni per lavoro dipendente?
    Sì, quando ne ricorrono i presupposti. Trattandosi di reddito di lavoro dipendente, trovano applicazione le detrazioni previste dall'art. 13 del TUIR, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
  4. Il titolare del contratto è iscritto alla Gestione Separata INPS?
    No. In considerazione della natura subordinata del rapporto, si applica la contribuzione prevista per i lavoratori dipendenti a tempo determinato.
  5. È previsto il TFR?
    Sì. Ai titolari di contratto di ricerca si applica il Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
  6. Il contratto di ricerca è cumulabile con una borsa di studio o di ricerca?
    No, salvo le borse esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, secondo quanto previsto dalla normativa.
  7. È possibile frequentare contemporaneamente un dottorato di ricerca?
    No. Il contratto di ricerca è incompatibile con la frequenza di un corso di dottorato di ricerca.
  8. Un dipendente pubblico può stipulare un contratto di ricerca?
    Sì. In tal caso il dipendente è collocato in aspettativa senza assegni per la durata del contratto, secondo quanto previsto dalla normativa.
  9. Qual è la differenza rispetto all'assegno di ricerca?
    Si tratta di figure giuridicamente differenti. Il contratto di ricerca disciplinato dall'attuale art. 22 della Legge n. 240/2010 costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed è assoggettato al relativo trattamento fiscale, previdenziale e al TFR.
    L'assegno di ricerca, previsto dalla precedente formulazione dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, non costituiva invece un rapporto di lavoro subordinato ed era caratterizzato da uno specifico regime fiscale e previdenziale.
    Gli assegni di ricerca relativi alla disciplina previgente sono trattati separatamente nella relativa sezione del Portale.
  10. Qual è la differenza rispetto all'incarico di ricerca?
    Il contratto di ricerca e l'incarico di ricerca sono due figure distinte.Il contratto di ricerca, disciplinato dall'art. 22 della Legge n. 240/2010, è un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
    L'incarico di ricerca, disciplinato dall'art. 22-ter della medesima legge, non costituisce invece un rapporto di lavoro subordinato ed è soggetto allo specifico regime fiscale e previdenziale previsto dalla relativa disciplina.

Per maggiori informazioni si rinvia alla sezione Incarichi di ricerca del Portale.


Riferimenti normativi e di Ateneo

L'incarico Post Doc è un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato destinato allo svolgimento di attività nella fase pre-ruolo della carriera accademica.

La figura è disciplinata dall'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79.

Gli incarichi possono essere conferiti per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione.

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico attraverso il proprio Regolamento per il conferimento di incarichi Post Doc ai sensi dell'art. 22-bis della Legge n. 240/2010.


Requisiti

Possono partecipare alle procedure di selezione i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

La normativa prevede specifiche condizioni di accesso e cause di esclusione.

In particolare, non possono accedere agli incarichi i soggetti già assunti a tempo indeterminato dalle istituzioni che possono conferire tali rapporti, nonché coloro che abbiano già fruito dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, nei casi individuati dall'art. 22-bis.

I requisiti e le ulteriori condizioni di partecipazione sono specificati nei singoli bandi di selezione.


Durata

Gli incarichi Post Doc hanno una durata non inferiore a un anno.

Possono essere prorogati fino a una durata complessiva massima di tre anni.

La durata complessiva degli incarichi Post Doc stipulati con il medesimo soggetto, anche presso istituzioni differenti, non può superare tre anni, anche non continuativi.

Tali limiti possono essere derogati esclusivamente nei casi previsti dalla normativa per l'attuazione di specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Ai fini del computo dei limiti di durata non sono considerati i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Resta inoltre fermo il limite complessivo previsto dalla Legge n. 240/2010 per i rapporti pre-ruolo rientranti nelle fattispecie individuate dalla legge.


Trattamento economico

Al titolare dell'incarico Post Doc spetta il trattamento economico previsto dall'art. 22-bis della Legge n. 240/2010 e dalla relativa disciplina attuativa.

La normativa prevede un trattamento economico minimo, determinato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, in misura comunque non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

Il trattamento economico effettivamente riconosciuto è indicato nel bando di selezione e nel contratto individuale.


Trattamento fiscale

L'incarico Post Doc costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Le somme corrisposte in relazione al rapporto costituiscono pertanto redditi di lavoro dipendente, ai sensi degli artt. 49 e 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

L'Università, in qualità di sostituto d'imposta, provvede ad applicare le ritenute fiscali previste dalla normativa vigente.

Sul reddito imponibile trovano applicazione, ove dovute:

  • l'IRPEF, secondo le aliquote progressive vigenti;
  • le addizionali regionale e comunale all'IRPEF;
  • le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e le ulteriori agevolazioni eventualmente spettanti;
  • le altre disposizioni fiscali previste per i redditi di lavoro dipendente.

L'Ateneo procede inoltre alle operazioni di conguaglio fiscale sulla base dei redditi erogati e delle informazioni fiscali disponibili.

I redditi corrisposti, le ritenute operate e gli altri dati fiscali e previdenziali previsti dalla normativa sono riportati nella Certificazione Unica (CU) rilasciata dall'Università.

Per maggiori informazioni sull'IRPEF, sulle addizionali, sulle detrazioni e sul conguaglio fiscale si rinvia alla sezione Fiscale della Intranet di Ateneo (accesso riservato con credenziali UniMiB).


Trattamento previdenziale

In considerazione della natura subordinata del rapporto, agli incarichi Post Doc si applicano gli obblighi contributivi previsti per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato.

Per gli incarichi conferiti dalle Università statali trovano applicazione gli obblighi contributivi relativi alle Casse e ai Fondi della Gestione Dipendenti Pubblici INPS, secondo l'inquadramento previdenziale previsto per il rapporto.

Non trova pertanto applicazione la Gestione Separata INPS, prevista invece per altre figure del pre-ruolo universitario.

L'Università provvede al versamento della contribuzione previdenziale dovuta, trattenendo sulla retribuzione la quota posta a carico del lavoratore secondo la normativa vigente.

L'INPS ha fornito specifiche indicazioni sul regime contributivo degli incarichi Post Doc con la Circolare n. 125 dell'11 settembre 2025.


Trattamento di Fine Rapporto (TFR)

Ai titolari di incarico Post Doc si applica il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) previsto per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Per gli incarichi conferiti dalle Università statali trovano applicazione gli obblighi contributivi relativi ai Fondi della Gestione Dipendenti Pubblici INPS competenti per il trattamento di fine rapporto.

Alla cessazione del rapporto, il TFR è determinato ed erogato secondo le disposizioni previste per i dipendenti pubblici assoggettati a tale regime.


Incompatibilità

L'incarico Post Doc è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato, presso soggetti pubblici o privati.

È inoltre incompatibile con la titolarità di assegni di ricerca e con le ulteriori attività o posizioni individuate dalla normativa vigente e dal Regolamento di Ateneo.

Il dipendente di una Pubblica Amministrazione che assume un incarico Post Doc è collocato, per la durata del rapporto, in aspettativa senza assegni, secondo quanto previsto dall'art. 22-bis della Legge n. 240/2010.

Durante il periodo di aspettativa non è riconosciuta contribuzione figurativa e non sussiste obbligo contributivo a carico dell'Amministrazione presso la quale il dipendente è collocato in aspettativa, secondo le indicazioni fornite dall'INPS.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di incompatibilità e di durata complessiva dei rapporti pre-ruolo previste dalla normativa vigente.


Domande frequenti

  1. L'incarico Post Doc è un rapporto di lavoro dipendente?
    Sì. L'incarico Post Doc costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, espressamente disciplinato dall'art. 22-bis della Legge n. 240/2010.
  2. Il trattamento economico è soggetto a IRPEF?
    Sì. Le somme percepite costituiscono reddito di lavoro dipendente e sono assoggettate all'ordinaria tassazione prevista per tale categoria reddituale
  3. Sono previste le detrazioni per lavoro dipendente?
    Sì, quando ne ricorrono i presupposti. Trattandosi di reddito di lavoro dipendente, trovano applicazione le detrazioni previste dall'art. 13 del TUIR, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
  4. È prevista l'iscrizione alla Gestione Separata INPS?
    No. In considerazione della natura subordinata del rapporto, si applica la contribuzione prevista per i lavoratori dipendenti a tempo determinato.
  5. È previsto il TFR?
    Sì. Ai titolari di incarico Post Doc si applica il Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
  6. L'incarico può durare meno di un anno?
    No. La durata minima prevista dalla normativa è di un anno. L'incarico può essere prorogato nel rispetto dei limiti di durata previsti dalla legge.
  7. Posso avere contemporaneamente un altro rapporto di lavoro dipendente?
    No. L'incarico Post Doc è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati.
  8. Posso essere contemporaneamente titolare di un assegno di ricerca?
    No. La normativa prevede l'incompatibilità con la titolarità di assegni di ricerca.
  9. Un dipendente pubblico può accettare un incarico Post Doc?
    Sì. In tal caso, per la durata dell'incarico, il dipendente è collocato in aspettativa senza assegni, secondo quanto previsto dalla normativa.

Riferimenti normativi e di Ateneo

a cura di Settore fiscale e previdenziale, ultimo aggiornamento il 19/10/2026