Docenti a contratto
I docenti a contratto sono soggetti ai quali l'Università conferisce incarichi per lo svolgimento di attività di insegnamento nell'ambito della propria offerta formativa.
Il principale riferimento normativo è costituito dall'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che disciplina il conferimento di contratti per attività di insegnamento nelle Università.
L'Università degli Studi di Milano-Bicocca disciplina le modalità di attribuzione degli incarichi attraverso il proprio Regolamento per l'attribuzione di compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e l'equivalenza ore-CFU.
Le procedure per l'attribuzione degli incarichi di attività didattica curriculare sono gestite dall'Ateneo secondo le modalità previste dalla normativa, dal Regolamento e dai relativi bandi.
Natura dell'incarico
Il conferimento di un incarico di insegnamento non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Università e non comporta l'inserimento nei ruoli del personale universitario.
I titolari dei contratti possono avvalersi, per il periodo di svolgimento dell'attività, del titolo di “professore a contratto”, con la specificazione dell'attività didattica svolta e dell'anno accademico di riferimento.
Il titolo di professore a contratto non attribuisce diritti ai fini dell'accesso ai ruoli universitari.
L'incarico comporta lo svolgimento delle attività didattiche previste dal contratto e degli ulteriori adempimenti connessi all'insegnamento, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo.
Conferimento dell'incarico
Gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti secondo le modalità previste dall'art. 23 della Legge n. 240/2010 e dal Regolamento di Ateneo.
In particolare, la normativa prevede la possibilità di attribuire incarichi:
- a esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
- mediante procedure di selezione disciplinate dall'Ateneo per far fronte a specifiche esigenze didattiche;
- nei casi previsti dalla normativa, a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, nell'ambito delle iniziative finalizzate a favorire l'internazionalizzazione.
I requisiti richiesti, l'attività didattica da svolgere, il periodo dell'incarico e l'eventuale compenso sono indicati nel bando, nell'atto di conferimento e nel contratto.
Durata e trattamento economico
L'incarico è conferito con riferimento all'attività didattica e all'anno accademico indicati nel contratto.
Gli incarichi possono essere conferiti a titolo oneroso o, nei casi consentiti dalla normativa, a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'art. 23 della Legge n. 240/2010 e dal Regolamento di Ateneo.
Quando l'incarico è retribuito, il compenso è determinato secondo i criteri stabiliti dall'Ateneo ed è indicato nel relativo bando o contratto.
Il compenso è correlato all'attività didattica affidata e agli obblighi connessi allo svolgimento dell'incarico.
Trattamento fiscale
I compensi corrisposti per gli incarichi di insegnamento sono fiscalmente imponibili.
Il trattamento fiscale deve essere individuato in relazione alla natura del rapporto e alla posizione fiscale del percettore.
Quando l'incarico è fiscalmente riconducibile a un rapporto di collaborazione, i compensi sono assoggettati alla disciplina prevista per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
L'Università, in qualità di sostituto d'imposta, provvede in tali casi all'applicazione delle ritenute fiscali previste dalla normativa vigente.
Quando invece l'attività di insegnamento viene svolta nell'ambito dell'attività professionale abitualmente esercitata dal percettore, il compenso è assoggettato al regime fiscale proprio del lavoro autonomo professionale, secondo la posizione fiscale del soggetto interessato.
Il trattamento fiscale deve pertanto essere verificato in relazione alla specifica posizione del docente e alla modalità di conferimento dell'incarico.
I compensi e le ritenute operate sono certificati dall'Università secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Per maggiori informazioni sull'IRPEF, sulle detrazioni e sugli altri istituti fiscali si rinvia alla sezione Fiscale della Intranet di Ateneo (accesso riservato con credenziali UniMiB).
Trattamento previdenziale
Il Regolamento dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca prevede, per i contratti di insegnamento, l'applicazione della disciplina previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, relativa alla Gestione Separata INPS.
La contribuzione viene determinata secondo le aliquote vigenti nell'anno di riferimento e tenendo conto della posizione previdenziale individuale del docente.
Le aliquote possono infatti variare, tra l'altro, a seconda che il percettore sia o meno:
- assicurato presso un'altra forma di previdenza obbligatoria;
- titolare di pensione;
- soggetto ad altra disciplina previdenziale applicabile alla propria posizione.
L'Università provvede agli adempimenti contributivi di propria competenza e al versamento della contribuzione dovuta secondo la normativa vigente.
Qualora il docente sia tenuto all'iscrizione alla Gestione Separata INPS e non risulti già iscritto, deve provvedere all'iscrizione secondo le modalità indicate dall'INPS.
Copertura assicurativa
Per il periodo di svolgimento dell'incarico, l'Università provvede alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo.
Le coperture assicurative devono essere distinte dalla contribuzione previdenziale alla Gestione Separata INPS.
TFS e TFR
L'incarico di insegnamento conferito al docente a contratto non costituisce un rapporto di lavoro subordinato.
Non trovano pertanto applicazione le disposizioni relative al Trattamento di Fine Servizio (TFS) e al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) previste per il personale dipendente.
Alla conclusione dell'incarico non matura quindi un TFS o un TFR.
Incompatibilità e autorizzazioni
Il conferimento dell'incarico è subordinato al rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente e delle eventuali disposizioni applicabili alla posizione del soggetto interessato.
Particolare attenzione deve essere prestata quando il docente a contratto è contemporaneamente dipendente di una Pubblica Amministrazione.
In tali casi, quando previsto, lo svolgimento dell'incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Restano ferme le ulteriori incompatibilità, autorizzazioni e condizioni previste dalla normativa, dal Regolamento di Ateneo e dal singolo bando.
Domande frequenti
- Il docente a contratto è un dipendente dell'Università?
No. Il conferimento dell'incarico di insegnamento non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e non comporta l'inserimento nei ruoli del personale universitario. - Il docente a contratto può utilizzare il titolo di professore?
Il titolare del contratto può avvalersi del titolo di “professore a contratto”, con riferimento all'attività didattica svolta e all'anno accademico interessato. Il titolo non attribuisce diritti ai fini dell'accesso ai ruoli universitari. - Il compenso è soggetto a IRPEF?
Sì. Quando l'incarico è retribuito, il compenso è fiscalmente imponibile secondo la disciplina applicabile alla specifica tipologia di rapporto e alla posizione fiscale del percettore. - I compensi dei docenti a contratto sono sempre redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente?
Non necessariamente. Quando l'incarico è riconducibile fiscalmente a un rapporto di collaborazione, trova applicazione la disciplina dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Quando invece l'attività viene svolta nell'ambito dell'attività professionale abitualmente esercitata, può trovare applicazione il regime del lavoro autonomo professionale. - Il docente a contratto è iscritto alla Gestione Separata INPS?
Per i contratti di insegnamento trova applicazione la disciplina previdenziale della Gestione Separata INPS, secondo quanto previsto dalla normativa e dal Regolamento di Ateneo. L'aliquota concretamente applicabile dipende anche dalla posizione previdenziale individuale del percettore. - Se sono già iscritto alla Gestione Separata devo effettuare una nuova iscrizione?
No. L'iscrizione alla Gestione Separata viene effettuata una sola volta. Chi risulta già iscritto per una precedente attività non deve effettuare una nuova iscrizione per ciascun successivo incarico. - Un dipendente pubblico può svolgere attività di docenza a contratto?
Sì, nei casi consentiti dalla normativa. Quando previsto, deve essere acquisita la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, secondo la disciplina dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. - È previsto il TFR?
No. Poiché l'incarico non costituisce un rapporto di lavoro subordinato, non trova applicazione la disciplina del TFR o del TFS.
Riferimenti normativi e di Ateneo
- Art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di contratti per attività di insegnamento;
- art. 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per il trattamento fiscale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ove applicabile;
- art. 2, comma 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di Gestione Separata INPS;
- art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di incompatibilità e incarichi dei dipendenti pubblici;
- normativa e indicazioni INPS relative alla Gestione Separata;
- Regolamento dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca per l'attribuzione di compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e l'equivalenza ore-CFU, nel testo vigente;
- bandi e procedure dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca per l'attribuzione degli incarichi di attività didattica curriculare.