Di seguito sono pubblicate le informazioni in materia fiscale e previdenziale, suddivise per le varie tipologie di collaborazioni
Gli assegni di ricerca sono stati disciplinati dall’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione previgente alle modifiche intervenute nella disciplina del pre-ruolo universitario.
A seguito della riforma del sistema, gli assegni di ricerca non costituiscono più lo strumento ordinario per il conferimento di nuovi incarichi di ricerca e devono essere considerati nell’ambito dei rapporti instaurati secondo la normativa previgente e delle relative disposizioni transitorie.
La presente sezione è pertanto dedicata ai soggetti che siano o siano stati titolari di un assegno di ricerca presso l’Ateneo e necessitino di informazioni relative al trattamento fiscale e previdenziale applicato al rapporto.
Natura del rapporto
L’assegno di ricerca non costituisce un rapporto di lavoro subordinato e non determina l’inserimento nei ruoli del personale universitario.
La normativa ha previsto per questa figura uno specifico regime fiscale e previdenziale, distinto da quello applicabile al personale dipendente.
Trattamento fiscale
Gli assegni di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010 beneficiano di uno specifico regime di esenzione dall’IRPEF.
La disposizione richiama infatti l’art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, che prevede l’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per le somme rientranti nel relativo ambito di applicazione.
Di conseguenza, sugli importi corrisposti a titolo di assegno di ricerca non vengono applicate le ordinarie ritenute IRPEF.
L’esenzione fiscale non comporta tuttavia un’esenzione sotto il profilo previdenziale: gli assegni di ricerca sono soggetti alla contribuzione prevista per la Gestione Separata INPS.
Trattamento previdenziale
Agli assegni di ricerca si applica la contribuzione alla Gestione Separata INPS, istituita dall’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
I contributi sono calcolati sull’importo dell’assegno secondo le aliquote previdenziali applicabili per l’anno di riferimento.
L’onere contributivo è ripartito:
- per un terzo a carico dell’assegnista;
- per due terzi a carico dell’Università.
L’Ateneo provvede al versamento dell’intera contribuzione dovuta alla Gestione Separata, trattenendo sulle somme corrisposte la quota contributiva a carico dell’assegnista.
L’aliquota applicabile può variare in relazione alla posizione previdenziale individuale, ad esempio qualora il percettore sia titolare di pensione o risulti assicurato presso altra forma di previdenza obbligatoria.
Iscrizione alla Gestione Separata INPS
L’iscrizione alla Gestione Separata INPS è un adempimento a carico dell’interessato e deve essere effettuata secondo le modalità indicate dall’INPS.
L’Università provvede invece agli adempimenti contributivi connessi all’erogazione dell’assegno e al versamento della contribuzione dovuta.
Chi risulta già iscritto alla Gestione Separata per una precedente attività non deve effettuare una nuova iscrizione per ogni successivo rapporto.
TFS e TFR
Poiché l’assegno di ricerca non costituisce un rapporto di lavoro subordinato, non trovano applicazione le disposizioni relative al Trattamento di Fine Servizio (TFS) e al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) previste per il personale dipendente.
Alla conclusione dell’assegno non matura pertanto un TFS o un TFR.
Maternità e malattia
Agli assegnisti iscritti alla Gestione Separata INPS si applicano, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, le tutele previdenziali riconosciute agli iscritti alla Gestione Separata, comprese quelle relative alla maternità e alla malattia.
La disciplina degli assegni di ricerca prevedeva inoltre specifiche disposizioni in materia di sospensione dell’attività per maternità e malattia.
In particolare, durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS nell’ambito della Gestione Separata era integrata dall’Università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno, secondo quanto previsto dall’art. 22 della Legge n. 240/2010.
Per le condizioni di accesso alle prestazioni previdenziali, la relativa durata e le modalità di richiesta si rinvia alla normativa vigente e alle indicazioni dell’INPS.
Domande frequenti
- L’assegno di ricerca è soggetto a IRPEF?
No. Gli assegni di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010 beneficiano dell’esenzione dall’IRPEF prevista dalla normativa. - Se l’assegno è esente da IRPEF, perché vengono effettuate delle trattenute?
Perché l’esenzione riguarda il trattamento fiscale, ma non quello previdenziale. L’assegno è soggetto alla contribuzione alla Gestione Separata INPS e la quota contributiva a carico dell’assegnista viene trattenuta direttamente sulle somme corrisposte. - È previsto il TFR?
No. L’assegno di ricerca non costituisce un rapporto di lavoro subordinato e non dà diritto al TFR o al TFS. - L’assegnista deve iscriversi alla Gestione Separata INPS?
Sì, qualora non risulti già iscritto. L’iscrizione alla Gestione Separata è effettuata dall’interessato, mentre l’Università provvede agli adempimenti contributivi e al versamento dei contributi relativi all’assegno. - L’assegno di ricerca è ancora utilizzato per conferire nuovi incarichi di ricerca?
Gli assegni di ricerca appartengono alla disciplina previgente del pre-ruolo universitario e la presente sezione è mantenuta per fornire informazioni relative ai rapporti instaurati secondo tale disciplina e alle situazioni pregresse.
La nuova figura dell’incarico di ricerca, disciplinata dall’art. 22-ter della Legge n. 240/2010, è trattata separatamente nella sezione 6.4 – Incarichi di ricerca.
Riferimenti normativi
- Art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella disciplina applicabile agli assegni di ricerca e successive modificazioni;
- art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia di trattamento fiscale;
- art. 2, comma 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di Gestione Separata INPS;
- disposizioni transitorie relative alla disciplina degli assegni di ricerca;
- normativa e indicazioni INPS relative alla Gestione Separata e alle relative prestazioni previdenziali.
Le borse di studio per attività di ricerca dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca sono istituite per consentire la partecipazione a specifiche attività di ricerca di interesse dell'Ateneo, nell'ambito di progetti promossi o gestiti dalle Strutture universitarie.
La relativa disciplina è contenuta nel Regolamento dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca per l'istituzione e il conferimento di borse di studio per attività di ricerca, adottato nell'ambito di quanto previsto dall'art. 18, comma 5, lett. f), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dallo Statuto di Ateneo.
L'attività viene svolta presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca sotto la guida di un Responsabile Scientifico.
I singoli bandi individuano, in particolare:
- il progetto e l'attività di ricerca;
- la Struttura presso la quale viene svolta l'attività;
- il Responsabile Scientifico;
- la durata e l'importo della borsa;
- i requisiti richiesti per la partecipazione;
- le ulteriori condizioni previste per lo svolgimento dell'attività.
Natura della borsa
Il conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Università.
La borsa è finalizzata allo svolgimento dell'attività di ricerca individuata nel relativo bando e viene attribuita per il periodo stabilito dall'atto di conferimento.
Il titolare della borsa può accedere alla Struttura presso la quale svolge l'attività e usufruire dei servizi messi a disposizione per lo svolgimento della ricerca, secondo quanto previsto dal Regolamento e dalle disposizioni della Struttura interessata.
La durata dell'attività e la corresponsione periodica delle somme non modificano la natura giuridica della borsa e non determinano, di per sé, l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente.
Trattamento fiscale
Le borse di studio per attività di ricerca sono soggette a tassazione secondo la normativa vigente, come previsto dal Regolamento di Ateneo.
In assenza di una specifica disposizione legislativa di esenzione, trova applicazione l'art. 50, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che ricomprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme corrisposte a titolo di borsa di studio, assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, quando il beneficiario non è legato da un rapporto di lavoro dipendente con il soggetto erogante.
Le somme corrisposte costituiscono pertanto, in linea generale, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sono assoggettate a IRPEF.
L'Università, in qualità di sostituto d'imposta, provvede all'applicazione delle ritenute fiscali previste dalla normativa vigente.
L'eventuale esenzione dall'IRPEF può essere riconosciuta esclusivamente quando prevista da una specifica disposizione di legge applicabile alla tipologia di borsa.
Come viene calcolata l'imposta?
L'IRPEF è determinata applicando al reddito imponibile le aliquote progressive per scaglioni previste dalla normativa vigente.
Ove ne ricorrano i presupposti, possono inoltre trovare applicazione le detrazioni fiscali previste per la relativa categoria reddituale.
L'Ateneo effettua le ritenute sulla base dei redditi erogati e delle informazioni fiscali disponibili e procede, quando previsto, alle operazioni di conguaglio fiscale.
I redditi corrisposti e le ritenute operate sono successivamente riportati nella Certificazione Unica (CU) rilasciata dall'Università.
Per maggiori informazioni sul calcolo dell'IRPEF, sulle detrazioni e sul conguaglio fiscale è possibile consultare la sezione Fiscale della Intranet di Ateneo (accesso riservato tramite credenziali UniMiB).
Trattamento previdenziale
La qualificazione fiscale della borsa come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente non determina, di per sé, l'assoggettamento alla contribuzione previdenziale prevista per i rapporti di lavoro subordinato.
Le borse di studio per attività di ricerca devono essere distinte dalle figure per le quali la normativa prevede espressamente l'iscrizione a una specifica gestione previdenziale, quali, ad esempio, gli assegni di ricerca e i dottorati di ricerca.
L'eventuale assoggettamento a contribuzione previdenziale deve pertanto essere verificato sulla base della specifica disciplina normativa applicabile alla borsa.
Coperture assicurative
Il Regolamento di Ateneo prevede specifiche coperture assicurative connesse allo svolgimento dell'attività di ricerca.
L'Università provvede, per conto del titolare della borsa e mediante apposita trattenuta, alle coperture assicurative previste per:
- infortuni;
- responsabilità civile verso terzi.
Le eventuali trattenute operate a tale titolo devono essere distinte dalle ritenute fiscali e dall'eventuale contribuzione previdenziale.
Durata e modalità di pagamento
La durata e l'importo complessivo della borsa sono stabiliti dal relativo bando e dall'atto di conferimento.
Secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo, l'importo della borsa è corrisposto in rate mensili posticipate.
La corresponsione periodica dell'importo non modifica la natura della borsa e non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
TFS e TFR
Poiché la borsa di studio per attività di ricerca non costituisce un rapporto di lavoro subordinato, non trovano applicazione le disposizioni relative al Trattamento di Fine Servizio (TFS) e al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) previste per il personale dipendente.
Alla conclusione della borsa non matura pertanto un TFS o un TFR.
Domande frequenti
- La borsa di studio per attività di ricerca è soggetta a IRPEF?
Sì, salvo che una specifica disposizione di legge ne preveda l'esenzione. In assenza di una specifica disposizione di esenzione, le somme corrisposte sono assoggettate a tassazione come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR. - Perché alcune borse universitarie sono tassate e altre sono esenti?
Perché il trattamento fiscale non dipende dalla denominazione attribuita alla borsa, ma dalla specifica disciplina normativa applicabile. L'esenzione dall'IRPEF può essere riconosciuta soltanto quando prevista da una disposizione di legge applicabile alla specifica tipologia di borsa. - La borsa di ricerca costituisce un rapporto di lavoro dipendente?
No. Il conferimento della borsa non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Università. - La borsa è soggetta a contribuzione previdenziale?
La qualificazione fiscale come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente non comporta automaticamente un obbligo contributivo. L'eventuale assoggettamento a contribuzione deve essere verificato sulla base della specifica disciplina normativa applicabile alla borsa.
Le coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi previste dal Regolamento di Ateneo non devono essere confuse con la contribuzione previdenziale. - La borsa di ricerca è un assegno di ricerca?
No. Si tratta di figure distinte. Gli assegni di ricerca disciplinati dall'art. 22 della Legge n. 240/2010 nella formulazione previgente sono soggetti a una specifica disciplina fiscale e previdenziale e sono trattati separatamente nella relativa sezione del Portale. - La borsa di ricerca è la stessa cosa dell'incarico di ricerca?
No. Si tratta di istituti distinti. L'incarico di ricerca, disciplinato dall'art. 22-ter della Legge n. 240/2010, è una specifica figura del pre-ruolo universitario, soggetta alla propria disciplina fiscale e previdenziale ed è trattata separatamente nella relativa sezione del Portale. - È previsto il TFR?
No. La borsa di studio per attività di ricerca non costituisce un rapporto di lavoro subordinato e non dà diritto al TFR o al TFS.
Riferimenti normativi e di Ateneo
- Art. 18, comma 5, lett. f), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di partecipazione alle attività di ricerca delle Università;
- art. 50, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), relativo al trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio, assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale;
- art. 44, comma 1, dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, richiamato dalla disciplina di Ateneo;
- Regolamento dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca per l'istituzione e il conferimento di borse di studio per attività di ricerca, nel testo vigente;
- bandi dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca;
- normativa e prassi dell'Agenzia delle Entrate in materia di trattamento fiscale delle borse di studio.
L'incarico di ricerca è una figura introdotta dall'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, inserito dal D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79.
È finalizzato all'introduzione alla ricerca e all'innovazione, sotto la supervisione di un responsabile scientifico della ricerca (Tutor).
Possono essere destinatari degli incarichi giovani studiosi in possesso di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico conseguito da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento delle attività di ricerca.
L'incarico di ricerca non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ed è caratterizzato da uno specifico regime giuridico, fiscale e previdenziale.
L'Università degli Studi di Milano-Bicocca disciplina il conferimento di tali incarichi attraverso il proprio Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della Legge n. 240/2010.
Durata
Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha una durata minima di un anno e una durata massima complessiva di tre anni, compresi eventuali rinnovi o proroghe, anche non continuativi.
Il limite massimo di tre anni può essere derogato esclusivamente per l'attuazione di specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
Ai fini del computo della durata non sono considerati i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.
La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi degli artt. 22, 22-bis e 22-ter e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, anche presso istituzioni diverse, non può in ogni caso superare complessivamente undici anni, anche non continuativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Trattamento economico
Il trattamento economico è determinato dall'Ateneo ed è indicato nel bando di selezione e nell'atto di conferimento dell'incarico.
L'importo viene definito tenendo conto dell'impegno richiesto e della complessità delle attività da svolgere, nel rispetto dell'importo minimo annuo stabilito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca.
Il trattamento economico minimo previsto per gli incarichi di ricerca è pari a 22.500 euro annui, soggetto agli adeguamenti previsti dalla normativa vigente.
L'importo è corrisposto secondo le modalità stabilite dall'Ateneo.
Trattamento fiscale
Gli incarichi di ricerca beneficiano di uno specifico regime di esenzione dall'IRPEF.
L'art. 22-ter, comma 6, della Legge n. 240/2010 richiama infatti, ai fini fiscali, le disposizioni dell'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476.
Il trattamento economico corrisposto al titolare dell'incarico di ricerca è pertanto esente dall'IRPEF e sulle relative somme non vengono applicate le ordinarie ritenute IRPEF previste per i redditi imponibili.
L'esenzione fiscale non comporta tuttavia un'esenzione sotto il profilo previdenziale.
Trattamento previdenziale
Gli incarichi di ricerca sono soggetti alla contribuzione alla Gestione Separata INPS, ai sensi dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, espressamente richiamato dall'art. 22-ter della Legge n. 240/2010.
L'INPS, con Circolare n. 142 del 12 novembre 2025, ha fornito le indicazioni relative agli obblighi contributivi dei titolari di incarichi di ricerca.
Ai fini contributivi trovano applicazione le regole previste per i rapporti iscritti alla Gestione Separata, comprese, ove dovute, le contribuzioni destinate al finanziamento delle relative tutele previdenziali e assistenziali.
La contribuzione è ripartita:
- per un terzo a carico del titolare dell'incarico;
- per due terzi a carico dell'Università.
L'Ateneo provvede al versamento dell'intera contribuzione dovuta, trattenendo sul trattamento economico la quota posta a carico dell'incaricato.
Le aliquote contributive sono quelle annualmente stabilite per la Gestione Separata INPS e possono variare in relazione alla posizione previdenziale individuale del percettore.
Iscrizione alla Gestione Separata INPS
L'iscrizione alla Gestione Separata INPS è a carico del titolare dell'incarico, qualora non risulti già iscritto.
L'interessato deve provvedere all'iscrizione secondo le modalità e i termini indicati dall'INPS.
L'Università provvede invece agli adempimenti relativi al calcolo, alla trattenuta e al versamento della contribuzione dovuta.
Chi risulta già iscritto alla Gestione Separata per una precedente attività non deve effettuare una nuova iscrizione per il successivo incarico.
TFS e TFR
L'incarico di ricerca non costituisce un rapporto di lavoro subordinato.
Non trovano pertanto applicazione le disposizioni relative al Trattamento di Fine Servizio (TFS) e al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) previste per il personale dipendente.
Alla conclusione dell'incarico non matura quindi un TFS o un TFR.
Maternità e malattia
Ai titolari degli incarichi di ricerca si applicano le specifiche tutele previste dall'art. 22-ter, comma 6, della Legge n. 240/2010 e dalla disciplina della Gestione Separata INPS.
In materia di astensione obbligatoria per maternità, trovano applicazione le disposizioni del D.M. 12 luglio 2007.
Durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico previsto per l'incarico di ricerca.
In materia di malattia trovano applicazione le disposizioni richiamate dall'art. 22-ter della Legge n. 240/2010 e la relativa disciplina previdenziale della Gestione Separata.
Per requisiti, modalità di accesso e durata delle prestazioni si rinvia alle disposizioni vigenti e alle indicazioni dell'INPS.
Incompatibilità
Gli incarichi di ricerca sono soggetti alle incompatibilità previste dall'art. 22-ter della Legge n. 240/2010 e dal Regolamento dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.
In particolare, l'incarico di ricerca è incompatibile con:
- la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale;
- la frequenza di corsi di dottorato di ricerca;
- la frequenza di scuole di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero;
- la titolarità di borse di dottorato o di altre borse di studio conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca legati all'incarico;
- la contemporanea titolarità di contratti di ricerca, incarichi Post Doc, contratti di ricercatore a tempo determinato, assegni di ricerca o altri incarichi di ricerca;
- qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, anche a tempo parziale, presso soggetti pubblici o privati.
Restano ferme le specifiche deroghe previste dalla normativa, in particolare quelle connesse all'attuazione di determinati programmi europei di finanziamento alla ricerca.
Domande frequenti
- L'incarico di ricerca è un rapporto di lavoro dipendente?
No. L'incarico di ricerca è una figura specificamente disciplinata dall'art. 22-ter della Legge n. 240/2010 e non costituisce un rapporto di lavoro subordinato. - Il trattamento economico è soggetto a IRPEF?
No. Le somme corrisposte beneficiano dell'esenzione dall'IRPEF prevista dall'art. 4 della Legge n. 476/1984, espressamente richiamato dall'art. 22-ter della Legge n. 240/2010. - Sono previsti contributi previdenziali anche se il trattamento economico è fiscalmente esente?
Sì. L'esenzione fiscale non comporta l'esenzione previdenziale. L'incarico è soggetto alla contribuzione alla Gestione Separata INPS. - Chi deve iscriversi alla Gestione Separata INPS?
Il titolare dell'incarico deve provvedere all'iscrizione qualora non risulti già iscritto alla Gestione Separata. L'Università provvede successivamente agli adempimenti contributivi e al versamento della contribuzione dovuta. - Come vengono ripartiti i contributi?
L'onere contributivo è ripartito per un terzo a carico dell'incaricato e per due terzi a carico dell'Università. - È previsto il TFR?
No. Poiché l'incarico di ricerca non costituisce un rapporto di lavoro subordinato, non trova applicazione la disciplina del TFR o del TFS. - È possibile frequentare contemporaneamente un dottorato di ricerca?
No. L'incarico di ricerca è incompatibile con la frequenza di un corso di dottorato di ricerca, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla normativa. - L'incarico di ricerca ha sostituito l'assegno di ricerca?
L'incarico di ricerca è una nuova figura autonoma, disciplinata dall'art. 22-ter della Legge n. 240/2010 nell'ambito del nuovo sistema del pre-ruolo universitario. Pur presentando alcuni elementi analoghi al precedente assegno di ricerca – in particolare sotto il profilo dell'esenzione fiscale e dell'iscrizione alla Gestione Separata INPS – si tratta di una fattispecie distinta, con propri requisiti, durata, disciplina e incompatibilità.
Riferimenti normativi e di Ateneo
- Art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79;
- art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476;
- art. 2, comma 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
- D.M. 12 luglio 2007, per le tutele in materia di maternità;
- D.M. 9 settembre 2025, relativo al trattamento economico minimo;
- Circolare INPS n. 142 del 12 novembre 2025;
- Regolamento dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca per il conferimento di incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della Legge n. 240/2010.
Accanto agli assegni disciplinati dal D.L. n. 105/2003, l'Università conferisce incarichi per lo svolgimento di attività di tutorato secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo.
Possono rientrare in tale ambito, a titolo esemplificativo:
- tutorato associato a insegnamenti o moduli;
- tutorato a supporto dei Corsi di Studio;
- tutorato in itinere;
- tutorato relativo ad attività e-learning o blended learning;
- tutorato nell'ambito di Master e di altre iniziative formative;
- ulteriori attività di tutorato previste dai bandi e dalle procedure dell'Ateneo.
La documentazione e i bandi dell'Università individuano di volta in volta la natura dell'incarico, i requisiti richiesti, le attività da svolgere, la durata e il relativo compenso.
Natura dell'incarico
Gli incarichi di tutorato devono essere distinti dagli assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato ex D.L. n. 105/2003.
Il trattamento fiscale e previdenziale deve essere individuato sulla base della specifica natura del rapporto conferito e delle disposizioni contenute nel relativo bando o atto di conferimento.
Non è pertanto possibile estendere automaticamente agli incarichi di tutorato il regime di esenzione previsto dalla legge per gli assegni destinati agli studenti capaci e meritevoli.
Trattamento fiscale
Per gli incarichi di tutorato che non rientrano nella disciplina agevolata degli assegni ex D.L. n. 105/2003, il compenso è fiscalmente imponibile secondo la natura del rapporto instaurato.
L'Università applica pertanto le ritenute fiscali previste dalla normativa per la specifica tipologia di incarico.
La semplice denominazione dell'attività come “tutorato” non determina l'esenzione dall'IRPEF.
Trattamento previdenziale
Il trattamento previdenziale dipende dalla natura del rapporto attraverso il quale viene conferito l'incarico.
Quando la specifica tipologia di rapporto comporta l'iscrizione alla Gestione Separata INPS, la contribuzione viene determinata secondo le aliquote vigenti e tenendo conto della posizione previdenziale del percettore.
Qualora sia richiesta l'iscrizione alla Gestione Separata e l'interessato non risulti già iscritto, l'adempimento deve essere effettuato dal percettore secondo le modalità indicate dall'INPS.
L'Università provvede agli adempimenti contributivi di propria competenza secondo la disciplina applicabile allo specifico rapporto.
Tutorato svolto da dottorandi
I dottorandi possono svolgere attività di tutorato degli studenti dei Corsi di Studio dell'Università nel rispetto della normativa vigente, del Regolamento di Ateneo e delle eventuali autorizzazioni previste.
La circostanza che il dottorando percepisca una borsa di dottorato esente dall'IRPEF non determina automaticamente l'esenzione fiscale delle ulteriori somme percepite per attività di tutorato.
Occorre infatti verificare la specifica tipologia di attività conferita.
Pertanto, uno stesso soggetto può percepire nel medesimo periodo:
-
una borsa di dottorato, soggetta allo specifico regime fiscale e previdenziale previsto dalla legge;
-
un compenso o assegno per attività di tutorato, assoggettato al regime fiscale e previdenziale proprio della relativa tipologia di conferimento.
Per i dottorandi titolari di borsa devono inoltre essere rispettate le disposizioni dell'Ateneo relative alla compatibilità con altri redditi e al limite reddituale previsto per il mantenimento della borsa di dottorato.
TFS e TFR
Le attività di tutorato che non determinano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato non danno diritto al Trattamento di Fine Servizio (TFS) o al Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Domande frequenti
- Tutte le attività di tutorato hanno lo stesso trattamento fiscale?
No. È necessario distinguere, in particolare, tra gli assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato disciplinati dal D.L. n. 105/2003 e gli altri incarichi per attività di tutorato conferiti dall'Ateneo. Il trattamento fiscale e previdenziale dipende dalla specifica tipologia di conferimento. - Gli assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato sono soggetti a IRPEF?
No, quando sono conferiti nell'ambito dell'art. 1 del D.L. n. 105/2003. Per tali assegni la normativa prevede l'esenzione dall'IRPEF. - Gli assegni di tutorato fiscalmente esenti sono soggetti a contributi previdenziali?
Sì. Per gli assegni disciplinati dall'art. 1 del D.L. n. 105/2003 la legge prevede espressamente l'applicazione della Gestione Separata INPS. L'esenzione dall'IRPEF non comporta quindi l'esenzione contributiva. - Gli incarichi di tutorato sono automaticamente esenti dall'IRPEF?
No. L'esenzione prevista per gli assegni ex D.L. n. 105/2003 non può essere automaticamente estesa alle altre tipologie di incarico. Il trattamento fiscale dipende dalla natura del rapporto conferito. - Devo iscrivermi alla Gestione Separata INPS?
Quando la tipologia di tutorato è soggetta alla Gestione Separata INPS e il percettore non risulta già iscritto, l'iscrizione deve essere effettuata dall'interessato secondo le modalità previste dall'INPS. - È previsto il TFR?
No, quando l'attività di tutorato non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Riferimenti normativi e di Ateneo
- Art. 13 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di tutorato universitario;
- art. 1 del D.L. 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 luglio 2003, n. 170;
- art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia di esenzione fiscale;
- art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di Gestione Separata INPS;
- Regolamento di Ateneo per le attività di tutorato dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, emanato con D.R. n. 1999/2023 dell'8 giugno 2023;
- bandi e avvisi dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca relativi agli assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato e agli incarichi per attività di tutorato.
Gli incarichi di collaborazione esterna sono incarichi individuali conferiti dall'Università a soggetti esterni per lo svolgimento di attività specifiche e temporanee, nei casi e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente e dalla disciplina di Ateneo.
Il principale riferimento normativo è costituito dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che consente alle Pubbliche Amministrazioni, per specifiche esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale in servizio, di conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo a soggetti in possesso della professionalità richiesta.
L'Università degli Studi di Milano-Bicocca disciplina il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo nell'ambito della propria regolamentazione e delle procedure di Ateneo in materia di collaborazioni esterne.
I singoli bandi o atti di conferimento individuano, in particolare:
- l'oggetto e le attività da svolgere;
- i requisiti professionali richiesti;
- la durata dell'incarico;
- il compenso previsto;
- la Struttura universitaria interessata;
- la specifica tipologia di rapporto attraverso la quale viene conferito l'incarico.
Natura dell'incarico
Gli incarichi di collaborazione esterna non costituiscono rapporti di lavoro subordinato con l'Università.
Si tratta di rapporti di lavoro autonomo, conferiti per lo svolgimento di prestazioni specifiche e temporanee.
La normativa prevede, tra l'altro, che l'Amministrazione abbia preliminarmente verificato l'impossibilità di utilizzare le risorse professionali disponibili al proprio interno e che siano preventivamente determinati oggetto, durata e compenso della prestazione.
L'incarico deve avere natura temporanea e qualificata. Il rinnovo non è ammesso, mentre l'eventuale proroga è consentita, in via eccezionale, esclusivamente per completare il progetto e in presenza delle condizioni previste dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001.
La concreta disciplina fiscale e previdenziale dipende dalla tipologia di rapporto individuata nel bando e nel contratto.
Tipologie di incarico
Nell'ambito delle collaborazioni esterne possono essere conferite differenti tipologie di incarico di lavoro autonomo.
In particolare, possono ricorrere:
- incarichi individuali di collaborazione;
- incarichi di lavoro autonomo occasionale;
- incarichi di lavoro autonomo professionale, quando la prestazione rientra nell'attività professionale abitualmente esercitata dal soggetto incaricato.
La distinzione è rilevante perché determina il trattamento fiscale e previdenziale applicabile al compenso.
Il regime concretamente applicato deve pertanto essere individuato facendo riferimento alla natura dell'attività, alla posizione del percettore e alla tipologia di rapporto indicata nel contratto.
Trattamento fiscale
I compensi derivanti dagli incarichi di collaborazione esterna sono fiscalmente imponibili.
Il relativo trattamento fiscale varia in funzione della specifica tipologia di rapporto.
Per gli incarichi individuali di collaborazione riconducibili, ai fini fiscali, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
In tali casi l'Università, in qualità di sostituto d'imposta, applica le ritenute IRPEF secondo la disciplina prevista per la relativa categoria reddituale e, ove ne ricorrano i presupposti, le detrazioni e le ulteriori disposizioni fiscali applicabili.
Per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, il compenso è assoggettato al regime fiscale previsto per tale tipologia di reddito e l'Università applica, ove prevista, la relativa ritenuta d'acconto.
Quando invece l'incarico è svolto nell'ambito dell'attività professionale abituale del percettore, il compenso costituisce reddito di lavoro autonomo professionale ed è assoggettato alla disciplina fiscale prevista per tale categoria, compresi gli eventuali obblighi di fatturazione.
Il trattamento fiscale deve quindi essere verificato in relazione alla specifica natura dell'incarico e alla posizione fiscale del percettore.
I compensi e le ritenute operate dall'Ateneo sono certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Per maggiori informazioni sull'IRPEF e sulle altre ritenute fiscali si rinvia alla sezione Fiscale della Intranet di Ateneo (accesso riservato tramite credenziali UniMiB).
Trattamento previdenziale
Anche il trattamento previdenziale degli incarichi di collaborazione esterna dipende dalla specifica tipologia di rapporto.
Per gli incarichi soggetti alla Gestione Separata INPS, la contribuzione è determinata applicando le aliquote previste per l'anno di riferimento, tenendo conto anche della posizione previdenziale individuale del percettore.
Quando l'iscrizione alla Gestione Separata è richiesta e l'interessato non risulta già iscritto, l'iscrizione deve essere effettuata dal percettore secondo le modalità previste dall'INPS.
L'Università provvede agli adempimenti contributivi posti a proprio carico dalla normativa applicabile al rapporto.
Per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, l'obbligo contributivo alla Gestione Separata INPS trova applicazione al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa vigente, tenendo conto anche della soglia annua prevista per tale tipologia di attività.
Per gli incarichi svolti nell'ambito di un'attività professionale abituale, il regime previdenziale dipende dalla posizione del professionista e dall'eventuale iscrizione alla Cassa previdenziale professionale di appartenenza o alla Gestione Separata INPS.
TFS e TFR
Gli incarichi di collaborazione esterna disciplinati come rapporti di lavoro autonomo non costituiscono rapporti di lavoro subordinato.
Non trovano pertanto applicazione le disposizioni relative al Trattamento di Fine Servizio (TFS) o al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) previste per il personale dipendente.
Alla conclusione dell'incarico non matura quindi un TFS o un TFR.
Incompatibilità e autorizzazioni
Il conferimento di un incarico di collaborazione esterna è subordinato al rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente e delle eventuali disposizioni applicabili alla posizione personale del soggetto incaricato.
Particolare attenzione deve essere prestata nel caso in cui il soggetto sia dipendente di una Pubblica Amministrazione.
In tali casi lo svolgimento dell'incarico può essere subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.
Ulteriori incompatibilità o obblighi di autorizzazione possono derivare dalla specifica posizione del percettore, ad esempio in presenza di altri rapporti con Università o Pubbliche Amministrazioni.
Restano ferme le condizioni e gli eventuali ulteriori adempimenti previsti dal singolo bando e dal contratto.
Domande frequenti
- L'incarico di collaborazione esterna è un rapporto di lavoro dipendente?
No. Gli incarichi di collaborazione esterna sono conferiti mediante contratti di lavoro autonomo e non determinano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Università. - Tutti gli incarichi di collaborazione esterna hanno lo stesso trattamento fiscale?
No. Il trattamento fiscale dipende dalla specifica tipologia di rapporto e dalla posizione fiscale del percettore.
Un incarico individuale di collaborazione, una prestazione di lavoro autonomo occasionale e un incarico professionale possono essere soggetti a regimi fiscali differenti. - Il compenso è soggetto a IRPEF?
Sì. I compensi derivanti dagli incarichi di collaborazione esterna sono fiscalmente imponibili secondo la disciplina prevista per la relativa categoria reddituale. L'Università applica le ritenute fiscali previste dalla normativa in relazione alla specifica tipologia di incarico. - È prevista l'iscrizione alla Gestione Separata INPS?
Dipende dalla tipologia di rapporto. Quando il rapporto è soggetto alla Gestione Separata INPS, il percettore deve provvedere all'iscrizione qualora non risulti già iscritto, mentre l'Università effettua gli adempimenti contributivi di propria competenza. - Una prestazione occasionale è sempre soggetta alla Gestione Separata INPS?
No. Per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale l'obbligo contributivo alla Gestione Separata si determina al ricorrere dei presupposti e dei limiti previsti dalla normativa previdenziale vigente. - Se sono un libero professionista posso svolgere l'incarico come prestazione occasionale?
Quando l'attività oggetto dell'incarico rientra nell'attività professionale abitualmente esercitata, il compenso deve essere trattato secondo il regime fiscale e previdenziale proprio dell'attività professionale.
La qualificazione del rapporto non dipende quindi esclusivamente dalla durata o dall'importo dell'incarico. - Un dipendente pubblico può ricevere un incarico di collaborazione esterna?
Sì, nei casi consentiti dalla normativa. Quando previsto, il dipendente deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. - È previsto il TFR?
No. Trattandosi di rapporti di lavoro autonomo, non trova applicazione la disciplina del TFR o del TFS.
Riferimenti normativi e di Ateneo
- Art. 7, comma 6 e seguenti, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di incompatibilità e incarichi dei dipendenti pubblici;
- artt. 2222 e seguenti del Codice civile, in materia di lavoro autonomo;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per la disciplina fiscale applicabile alle diverse tipologie di reddito;
- art. 2, comma 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di Gestione Separata INPS;
- normativa e indicazioni INPS relative alla Gestione Separata e alle prestazioni di lavoro autonomo;
- Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, per le disposizioni in materia di consulenze e collaborazioni esterne;
- disciplina e procedure dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo;
- bandi e avvisi dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca relativi alle collaborazioni esterne.