Gli studenti che non intendono frequentare i corsi universitari per uno o più anni accademici possono interrompere gli studi non rinnovando l'iscrizione. Non è necessario compilare alcuna domanda.
Non è però consentito di interrompere gli studi nel caso in cui sia stata rinnovata l'iscrizione all'anno accademico in corso.
Durante il periodo di interruzione non è possibile compiere atti di carriera, fruire di servizi didattici e amministrativi, nè di attività didattiche o iscriversi ad altri corsi. Non è possibile inoltre candidarsi a programmi di mobilità internazionale.
La durata massima dell'interruzione non può superare gli otto anni accademici.
Qualora lo studente intenda riprendere gli studi deve compilare l'istanza di ripresa degli studi ed è tenuto a versare, per ogni anno di interruzione, un diritto fisso di ricognizione, avendo già regolarizzato posizioni debitorie pregresse. Il diritto fisso di ricognizione non è dovuto nei casi indicati all'art. 35, comma 2 del Regolamento degli studenti.
Per le modalità di presentazione dell'istanza contattare via mail la Segreteria studenti di riferimento.
Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento degli studenti (art. 35)
La sospensione degli studi può essere richiesta dallo studente, iscritto ad anni successivi al primo anno, compilando la richiesta di sospensione a condizione di non aver compiuto atti di carriera.
Se la richiesta è presentata entro i termini previsti per il rinnovo dell’iscrizione lo studente è esonerato dal pagamento delle tasse e del contributo unico di iscrizione.
La richiesta può essere presentata in corso d’anno solo per casi eccezionali: in tale ipotesi l'esonero riguarda il solo pagamento dei contributi non scaduti ma non degli importi dovuti fino al momento della sospensione.
Per la successiva ripresa occorre compilare l’istanza di ripresa studi e pagare un contributo unico.
La sospensione non può avere una durata superiore ad 8 anni accademici e non interrompe i termini della decadenza.
Per le modalità di presentazione della richiesta contattare via mail la Segreteria studenti di riferimento.
Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento degli studenti (art. 34)
La decadenza dalla qualità di studente si verifica quando lo studente interrompe o sospende gli studi, oppure non sostiene esami, per un periodo di tempo continuativo stabilito dalla normativa vigente.
A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 15/2025, avvenuta il 25 febbraio 2025, il termine previsto per la decadenza è stato esteso da 8 a 10 anni accademici.
L'applicazione del nuovo termine dipende dalla situazione della carriera universitaria alla data del 25 febbraio 2025.
Studenti per i quali la decadenza era già maturata prima del 25 febbraio 2025
Per gli studenti che avevano già maturato il termine di 8 anni accademici previsto dalla precedente normativa prima del 25 febbraio 2025, la decadenza si considera già intervenuta.
L'entrata in vigore della nuova normativa non comporta il ripristino delle carriere per le quali la decadenza era già maturata.
L'Ateneo procede pertanto all'accertamento d'ufficio della decadenza e alla conseguente chiusura della carriera universitaria.
Studenti per i quali la decadenza non era ancora maturata al 25 febbraio 2025
Per gli studenti che, alla data del 25 febbraio 2025, non avevano ancora maturato il termine di 8 anni accademici previsto dalla precedente normativa, si applica il nuovo termine di 10 anni accademici.
Pertanto, per tali studenti, la decadenza interviene al superamento di 10 anni accademici consecutivi dall'anno dell'ultimo esame sostenuto o dall'anno dell'ultima iscrizione in corso, se più favorevole.
Disposizioni generali
La decadenza è accertata d'ufficio e si produce automaticamente al verificarsi delle condizioni previste, senza necessità di preventiva o successiva comunicazione agli interessati.
Gli anni di iscrizione come ripetente, così come gli anni di interruzione o sospensione degli studi, non interrompono il computo degli anni ai fini della decadenza.
Non decade:
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lo studente in debito della sola prova finale;
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lo studente che, prima del maturare della decadenza, chieda e ottenga il trasferimento a un altro corso di studio.
Lo studente decaduto può immatricolarsi nuovamente al medesimo corso di studio o a un altro corso di studio.
Su richiesta dell'interessato, la struttura didattica competente valuta l'eventuale riconoscimento dei crediti formativi precedentemente acquisiti, previa verifica della loro non obsolescenza.
Lo studente decaduto non è tenuto a regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse.
Gli studenti decaduti che, al momento dell'immatricolazione (fino all'a.a. 1998/1999), avevano depositato il diploma originale di maturità possono richiederne la restituzione alla Segreteria studenti di riferimento, utilizzando l'apposito modulo di richiesta.
Il ritiro può essere effettuato personalmente oppure tramite persona delegata, munita di delega firmata e copia di un documento di identità del delegante.
Per ulteriori informazioni, consultare il Regolamento degli studenti (art. 36).