Diritto d'autore

Il diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno che hanno carattere creativo. La creatività si identifica nella novità e originalità dell’opera e consiste nella personale espressione di un'idea in una forma che sia riconducibile alla personalità dell'autore. Le opere oggetto di protezione sono elencate, a titolo esemplificativo, nell'Art. 2 della L. 633/1941.

Si diventa autori con la semplice creazione dell’opera, senza necessità di particolari adempimenti come il deposito o la registrazione.

I principali diritti conferiti dalla legge si distinguono in due categorie:

- DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (Es.:  diritto di riproduzione, di traduzione, di noleggio) che durano  tutta la vita dell’autore e fino al termine del settantesimo anno solare successivo la sua morte;

DIRITTI MORALI che sono inalienabili, irrinunciabili e imprescrittibili e consistono nel diritto al riconoscimento della paternità dell’opera, nel diritto di opporsi a deformazioni e modificazioni dell’opera, nel diritto di inedito e nel diritto al ritiro dell’opera dal commercio.

A chi rivolgersi

Per informazioni é possibile contattare:

Area della Ricerca e Terza Missione
Settore Valorizzazione della Ricerca
Edificio U9 - Koinè Viale dell'Innovazione, 10 - 20126 Milano 

Mariarita Pellicanò – Responsabile Settore Valorizzazione della Ricerca 

 

a cura di Redazione Ricerca, ultimo aggiornamento il 02/04/2026