INFORMAZIONI IN CASO DI INFORTUNIO
Tutti gli studenti dell’Università di Milano-Bicocca sono assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.
L’Amministrazione ha inoltre stipulato con Generali Italia S.p.A. una polizza assicurativa a favore degli studenti contro il rischio di infortuni in ambito universitario.
La copertura per il c.d. infortunio in itinere, cioè quello verificatosi nel tragitto casa/posto di lavoro e viceversa, è prevista esclusivamente a favore degli studenti impegnati in stage, tirocini o attività assimilabili.
L’assicurazione vale per gli infortuni che avvengono in tutto il mondo durante l’esercizio di attività istituzionali.
Per le attività al di fuori del campus, gli studenti sono coperti purché preventivamente autorizzati dai competenti organi amministrativi e/o didattici dell’Università.
La denuncia di infortunio deve essere presentata tempestivamente al Settore Legale inviando una e-mail all'indirizzo [email protected].
L’Università trasmetterà:
- Comunicazione di infortunio all'INAIL in caso di prognosi superiore a 0 giorni e inferiore a 3 giorni entro 48 ore da quando ne ha avuto notizia;
- Denuncia di infortunio all’INAIL e all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza in caso di prognosi di almeno 3 giorni entro 48 ore da quando ne ha avuto notizia;
- Denuncia di infortunio alla Compagnia Assicurativa entro 30 giorni da quando ne viene a conoscenza.
Si precisa che la denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa non è obbligatoria, per cui lo studente può scegliere se avvalersi o meno della polizza.
Qualora lo studente decida di non avvalersi della copertura assicurativa, l’Ufficio competente provvederà a segnalare il sinistro soltanto all’INAIL.
La denuncia di infortunio deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- Informativa Privacy - Servizi assicurativi;
- Referto di Pronto Soccorso;
- Denuncia di infortunio;
- Documento di identità;
- Modulo Denuncia Broker;
- Autorizzazione allo spostamento in caso di infortunio fuori sede.
Dopo la denuncia di infortunio, lo studente dovrà inviare, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici (in originale) sul decorso delle lesioni nonché ogni altro documento in originale comprovante le spese mediche e/o farmaceutiche sostenute.
INFORMAZIONI IN CASO DI FURTO BENI
DEFINIZIONI:
- Beni elettronici a impiego mobile: come tali intendendosi i beni elettronici che per la loro particolare natura possono essere trasportati e utilizzati autonomamente. A titolo esemplificativo: PC, telefoni cellulari, tablet, apparecchi acustici esterni. Nella presente definizione si intendono inclusi i supporti dati a servizio degli apparecchi a impiego mobile.
- Franchigia: l’importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dall’importo del danno e rimane a carico esclusivo dell'assicurato.
- Limite di indennizzo (risarcimento): il massimo indennizzo (o risarcimento) dovuto dalla Compagnia assicurativa.
Franchigia € 500
Limite di indennizzo (risarcimento) € 2.000
Furto, Rapina, Estorsione e Scippo
A) Con riferimento ai danni da furto, la Compagnia assicurativa risponde:
A1) per i beni assicurati posti nei locali dei beni immobili, a condizione che l’autore del furto si sia impossessato dei beni stessi, in uno dei seguenti modi:
- violandone le difese poste a tutela dei beni assicurati, mediante rottura, scasso, forzatura o rimozione, uso di grimaldelli o arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
- introducendosi nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i beni assicurati, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
A2) per i beni assicurati posti nei locali dei beni immobili senza che l’autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto A1 (furto senza scasso).
B) La Compagnia risponde dei danni derivanti da scippo (furto con strappo): furto che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, di quanto è portato a mano, al braccio oppure indossato.
C) La Compagnia risponde dei danni derivanti da furto con destrezza di beni assicurati posti nell’interno dei beni immobili e commessi durante l’orario di apertura al pubblico.
D) La Compagnia risponde dei danni derivanti da rapina e da estorsione.
E' escluso lo smarrimento.
Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
Lo studente deve:
- segnalare quanto prima il fatto all'indirizzo e-mail [email protected]. Indicativamente, anche al fine di consentire all'ufficio di istruire la pratica e avviare il relativo iter in tempi brevi, entro 5 giorni dall'accadimento;
- adoperarsi per evitare o diminuire il danno;
- presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia nella quale verrà riportata la dinamica dell'evento, l'eventuale qualificazione del fatto come reato (furto, furto con destrezza, furto con strappo ecc.), l’inizio del sinistro e l’entità approssimativa del danno.
Valore dei Beni Mobili - Determinazione del danno
Per valore a nuovo, per i beni mobili e i beni elettronici, si intende il costo di riparazione o rimpiazzo dei beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico;
Per valore allo stato d’uso, per i beni mobili e beni elettronici, s’intende: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente.
L'importo potenzialmente liquidabile è pari al valore allo stato d'uso del bene sottratto.