La convenzione per tirocini professionalizzanti di psicologia (o l’Addendum, in caso di Convenzione per Tirocini Professionalizzanti CESSATA d'ufficio per adeguamento al nuovo DM 567/2022) è un accordo tra Ente ospitante ed Ente promotore al fine di avviare il tirocinio (TPV o Albo B) per tutti i laureati dei seguenti corsi di studio:
TPV: Laurea specialistica classe 58/S (Psicologia), Laurea magistrale classe LM-51 oppure laurea in Psicologia (ordinamento DM509/1999)
ALBO B: Laurea classe 24 in Scienze e tecniche psicologiche.
La durata della Convenzione è a discrezione dell’Ente e non è legata alla durata del singolo tirocinio.
Si ricorda che l’Università degli Studi di Milano-Bicocca non accoglie richieste di modifiche ai testi di convenzione pubblicati e già approvati dagli Organi di Governo dell’Ateneo.
E' il documento che stabilisce le modalità di svolgimento dello stage e viene compilato dall'Ente ospitante all’interno della propria area riservata del Portale Stage.
Può essere inserito nel portale solo una volta che il tirocinante ha effettuato iscrizione al tirocinio e relativo pagamento.
Tra le informazioni principali compaiono:
- durata
- nominativo tutor aziendale psicologo
- attività da svolgere
- sede
- coperture assicurative (garantite dall’Università in qualità di Ente Promotore).
Per l'inserimento di eventuali trasferte, sospensioni oppure interruzione anticipata del TPV seguire il punto 4 (gestire lo stage in itinere).
Al fine della corretta chiusura del progetto formativo, il tutor psicologo è tenuto a:
- monitorare la compilazione da parte del tirocinante del libretto presenze e approvare tramite Segreterie OnLine il libretto solo una volta che il progetto formativo è terminato
- compilare il libretto di valutazione del tirocinante con giudizio di competenze e idoneità al TPV